News Pubblicata il 21/11/2016

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Operazioni di cartolarizzazione: esenzione Iva per il “servicing”

Le attività di incasso e di pagamento effettuate dalla banca originator, in quanto assimilabili ad attività di gestione dei crediti da parte del concedente, non scontano l’imposta



Con la consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Quest'operazione , schematiozzando, si realizza nel seguente modo:

  1. un creditore cede (cedente) i propri crediti ad un altro soggetto, denominato “società veicolo” , appositamente costituito
  2. la società veicolo (cessionaria) emette i titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente (c.d. soggetto “originator”)
  3. la cessionaria incassa i crediti acquistati e rimborsa i titoli emessi.

In generale, i crediti relativi a ciascuna operazione (quelli vantati nei confronti dei debitori ceduti), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo alle altre operazioni

Sino ad ora la prassi del settore ha considerato

L'Agenzia delle Entrate, nel dare il proprio parere, ha chiarito che he per alcune tipologie di servizi finanziari, è espressamente previsto il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972). Con riferimento ai servizi di carattere finanziario, gli eurogiudici hanno precisato che il regime di esenzione per gli stessi previsto ha natura oggettiva, nel senso che si applica a prescindere sia dal soggetto che in concreto li realizza sia dal soggetto che ne beneficia, oltre che dalle modalità tecniche con cui i servizi in esame vengono realizzati. Elemento distintivo delle operazioni finanziarie esenti è quello oggettivo della produzione degli effetti propri delle operazioni di pagamento. In conclusione, quindi, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, in cui il soggetto che presta i servizi di riscossione, di cassa e di pagamento è il concedente il credito (originator), i servizi di servicing possono fruire del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione Agenzia Entrate 106 del 17.11.2016

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