News Pubblicata il 08/11/2016

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Disoccupazione in edilizia:non computabili le assenze per malattia

La Cassazione n. 21832-2016 afferma che per il requisito contributivo ai fini dell'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione in edilizia non si computano i periodi di malattia



La Cassazione con sentenza .n. 21832 del 24 ottobre 2016  ha accolto il ricorso dell'INPS che affermava la mancanza di requisito contributivo per l'erogazione del trattamento di disoccupazione speciale edile a un lavoratore . La sentenza di appello aveva invece accolto il ricorso del lavoratore affermando che ai fini del periodo contributivo minimo necessario per l'attribuzione, a favore dei lavoratori dell'edilizia, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, comma 3, deve tenersi conto anche dei periodi di assenza per malattia, nei limiti della durata del comporto non risultando ai fini anzidetti derogato il principio dell'esonero del lavoratore, entro i suindicati limiti, dal rischio della mancata prestazione lavorativa. 

In materia  si registrano due posizioni giuriprudenziali contrastanti. In questo caso si è riaffermato il favore alla posizione dell'Inps e i giudici di cassazione hanno  ritenuto che a fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto per il trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che   norma dell'art. 45, comma 1, del d.l. 244/1995, convertito nella l. 341/1995, i datori di lavoro esercenti attività edile , diversamente dal settore industria, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale "su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ., con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi", ed in via generale di tutti quegli eventi "per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili".

Da tale norma si desume, che l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata al prestatore dal datore di lavoro (che sarebbe altrimenti tenuto a corrispondere anche l'ordinaria contribuzione previdenziale alll'I.N.P.S.), bensì dalla Cassa edile.   Invece i contributi dovuti dal datore di lavoro  - ai sensi del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva.

La sentenza dà continuità alle precedenti  Cass., 6 ottobre 2009, n. 21299 e  Cass., 5 ottobre 2009, n. 21219.

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Fonte: Fisco e Tasse



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