News Pubblicata il 22/09/2016

Tempo di lettura: 2 minuti

Patente nautica: i nuovi requisiti dal 19 ottobre 2016

In Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica i requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica.



Il Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, con Decreto ministeriale 02 agosto 2016, n. 182, pubblicato nella G.U. 20 settembre 2016, n. 220 ha modificato i requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica.
Nello specifico,  il decreto ha stabilito che per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro-otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, ai fini della patente nautica deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto  oppure occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti o con lenti a contatto.
In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di  dispositivi adatti ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.
In caso di trapianto corneale, la validità della patente nautica  non può eccedere i cinque anni.
Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista i, può limitare la validità della patente a due anni.
Il decreto entrerà in vigore il 19 ottobre 2016.

Fonte: Gazzetta Ufficiale



TAG: La rubrica del lavoro Nautica da diporto