News Pubblicata il 28/07/2016

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Revisione patenti e qualifiche CQC: circolare ministeriale

Circolare di chiarimenti sulle nuove modalità di esami di revisione delle patenti di guida e carte CQC dei coonducenti professionali



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare 22 luglio 2016, n. 16729, ha fornito chiarimenti sul Decreto 15 febbraio 2016 "Esami di revisione delle patenti di guida e delle carte di qualificazione dei conducenti". Il decreto definisce i programmi e le modalità di effettuazione degli esami di teoria per la revisione delle patenti di guida e delle qualificazioni CQC (necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.).  La circolare  chiarisce altri aspetti applicativi della procedura degli esami di revisione.

 Per sostenere l'esame di revisione, sia della patente che della qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza su modello allegato alla circolare  corredata dall' attestazione di versamento su conto corrente n. 9001  euro 16,20 e da  copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora  richiesto il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente.

Il candidato dovrà sostenerre due prove: 

1) Prova di teoria: Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l'Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l'esame, emana il provvedimento di revoca della patente Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all'Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.

 2) Prova di guida: La prova pratica si svolge nell'ambito di una seduta d'esame "in conto Stato". La prova pratica di revisione può anche svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell' esaminatore, il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, c.d.s.

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Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



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