News Pubblicata il 07/02/2013

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Unico SC 2013, il modello è pronto

Il modello Unico SC 2013 dovrà essere presentato dai soggetti Ires con modalità esclusivamente telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta



Con provvedimento direttoriale del 31.01.2013 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Unico SC 2013 con le relative istruzioni. Tra le novità di quest'anno si segnala in particolare: il nuovo codice "35" al rigo RF32 "altre variazioni in aumento", per indicare l'ammontare indeducibile dei canoni di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 102 comma 7 del Tuir, secondo le modifiche apportate dal decreto semplificazioni fiscali. Tra le variazioni in diminuzione, al rigo RF54, è stato inserito il nuovo codice "33", per indicare l'importo dell'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato - al netto delle deduzioni spettanti- versata nel periodo d'imposta relativo alla dichiarazione 2013 sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) sia a titolo di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (D.l. 201/2011). A seguito dell'introduzione di ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione, ad opera del provvedimento dell'11.06.2012, nel prospetto di verifica dell'operatività e di determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, alla casella "Disapplicazione società di comodo" (distinta, rispetto al modello Unico 2012, dalla casella "Esclusione") vanno indicati - a seconda della propria situazione- i codici "8" o "9". Sono state poi inserite 2 caselle all'interno del prospetto di verifica dell'operatività: "Start-up", da barrare dalle società "start-up innovative" che non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica, e "Impegno allo scioglimento" da barrare se il soggetto assume in dichiarazione l'impegno di cui alla lettera a) punto 1 dei provvedimenti del 14.02.2008 e4 dell'11.06.2012. E' stato eliminato il quadro RH, che fino all'anno scorso era riservato all'indicazione dei dati relativi all'imposta sostitutiva dovuta dagli Oicvm e dei risultati negativi di gestione residui, dopo le operazioni di compensazione effettuate al 30.06.2011.

Fonte: Fisco Oggi



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