Con la Sentenza n. 3956/2011 la Corte di Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria, ha sostenuto che la riscossione dell’imposta di registro contenuta negli atti di rettifica divenuti definitivi passa per il ruolo e non per gli avvisi di liquidazione. Di conseguenza, i tempi a disposizione sono più brevi e, se non rispettati, fanno decadere la pretesa erariale.
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