La Legge numero 69 del 2009 ha introdotto delle modifiche inerenti anche al processo tributario, secondo le quali vengono ridotti a sei mesi i termini per appellare le sentenze non notificate all’altra parte. I sei mesi cominciano a decorrere dal deposito in segreteria. Secondo le nuove norme, il giudice che in materia civile amministrativa, contabile, tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ha l’onere di indicare, se esistente, il giudice nazionale che considera provvisto di giurisdizione, in moda da individuare l’ufficio giudiziario dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta.
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