Normativa Pubblicata il 11/11/2022

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Riparto fondi centri antiviolenza 2022

Pubblicato il decreto e le tabelle di riparto tra Regioni e Province autonome dei Fondi per centri antiviolenza sulle donne e case-rifugio per il 2022



Forma Giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero del 10/11/2022
Fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio  del 22 settembre 2022  dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e delle case-rifugio  e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14   agosto 2013, n. 93.

 Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00  di cui:

    a) euro 15.000.000,00 destinati  al finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 

    b)  euro  15.000.000,00 destinati   al  finanziamento   delle   case-rifugio  pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 

 Il riparto delle risorse finanziarie    si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022  riferiti  alla  popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'

sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'   dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al  numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle  regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella  2 allegate

Il decreto specifica che   un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare   per 

    a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; 

    b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e  accompagnamento delle donne vittime di violenza; 

    c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento  lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla violenza; 

    d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle  donne migranti anche di seconda generazione e  rifugiate  vittime  di  violenza; 

    e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a minori vittime di violenza assistita; 

    f. azioni di informazione, comunicazione e formazione. 

 Il fondi vengono trasferiti dal   Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  alle  regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da  inoltrare, a cura delle  all'indirizzo  di   posta   elettronica  certificata progettiviolenza@pec.governo.it   entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte  del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione  da parte degli organi  di  controllo  del  decreto.

Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica,  che  dovra'  recare,per ciascuno degli interventi  

    a.  la  declinazione  degli  obiettivi  che  la  regione  intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 

    b. l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione  degli interventi; 

    c. il cronoprogramma delle attivita'; 

    d. la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare,  ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.  5-bis,  comma  2, lettera d); 

    e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.  

Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   quindi  a trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,    entro  trenta  giorni  all'approvazione della nota  inviata .

 Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori  pubblici  e  privati  destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o  che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),

del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 

Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le  donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno  su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la  programmazione e per il monitoraggio delle attivita'.  e a dare conto  al Dipartimento per le pari  opportunita',  in  fase  di   monitoraggio,   di eventuali scostamenti  rispetto  a  quanto  riportato   nella   nota  programmatica 

Alle regioni è richiesto inoltre di inviare  entro il 30 novembre 2023,  un'apposita  relazione  sull'utilizzo  delle   risorse ed  entro il 30 marzo  2024,  una  relazione  riepilogativa,  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle  iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.

ATTENZIONE  Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni, entro l'esercizio  finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali

saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la  successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  Opportunita'»  -  Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni  

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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