Normativa Pubblicata il 17/06/2020

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Decreto legge 52 2020: Cassa integrazione COVID

DECRETO-LEGGE n. 52 /2020 Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, proroga di termini in reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero 52 del 16/06/2020
Fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020  il Decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 " Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. "

Il decreto entra in vigore oggi 17 giugno 2020.

Si compone dei seguenti 5 articoli :

Art. 1         Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario -    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  di  ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrenti  antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuti  cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesime  ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, 

Art. 2:   Modifica dei termini per la presentazione   della domanda di Rem:  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  82,  comma  1,  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande  per  il  Reddito  di  emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
 Art. 3:  Modifica dei termini per la presentazione delle domande di  emersione    di rapporti di lavoro irregolare  e  di  rilascio  di  permesso  di    soggiorno temporaneo.
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  103,  comma  5,  del  decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  domande  di  emersione  di  rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo,  di cui  ai  commi  1  e  2  del  predetto  articolo,  possono  essere  presentate entro il 15 agosto 2020.
Art. 4:  Disposizioni in materia di allocazione delle  risorse  disponibili  a   legislazione vigente  

Art. 5: Entrata in vigore.
 

Leggi anche per maggiori dettagli "CIG per COVID continuativa domande entro il 17 luglio

Vedi qui  prime indicazioni operative INPS   fornite con il messaggio 2489 del 17.6.2020

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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Decreto legge 52 2020 cassa integrazione
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