Normativa Pubblicata il 30/01/2018

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Benefici per il gasolio da autotrazione del IV° trimestre 2017

Scade il 31 gennaio il termine per la presentazione della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di carburante per uso autotrazione del 4° trimestre 2017; Nota Dogane del 20.12.2017



Forma Giuridica: Prassi - Nota
Numero 145245/RU del 20/12/2017
Fonte: Agenzia delle Dogane

Dal 1° al 31 gennaio 2018 gli autotrasportatori dovranno presentare la dichiarazione per fruire dei benefici sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2017 per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, questo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane con Nota n. 145245/RU del 20 dicembre 2017.

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2017) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2017.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile è pari a:

Soggetti che ne hanno diritto

L’agevolazione in questione spetta per:

  1. l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  2. l’attività di trasporto persone svolta da:
    1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
    2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  3. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

In allegato:

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Fonte: Agenzia delle Dogane


2 FILE ALLEGATI:
Nota Agenzia delle Dogane del 20.12.2017 n. 145245/RU Modello di dichiarazione (formato xls e ods) - 4° trimestre 2017
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