Normativa Pubblicata il 07/03/2017

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Dichiarazione Iva 2017: i chiarimenti sulle scadenze dell'Agenzia

L'Agenzia chiarisce che il termine per la presentazione della dichiarazione Iva non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrarla entro il 3 marzo; Risoluzione del 06.03.2017 n. 26



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 26 del 06/03/2017
Fonte: Agenzia delle Entrate

A causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa dello scorso 1° marzo, ha avvisato che sono eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017.

Al riguardo, alcuni operatori hanno espresso dei dubbi sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle dichiarazioni IVA annuali. Si precisa, pertanto, quanto segue.

Il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio.

Ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.

Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui (articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), si precisa che la stessa potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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