Normativa Pubblicata il 19/01/2011

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Telemarketing: il Garante per la Privacy pubblica le nuove prescrizioni

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (privacy) ha disposto le prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing, in caso di utilizzo del telefono con operatore, con Provvedimento del 19 gennaio 2011, pubblicato in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011



Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 19/01/2011
Fonte: Garante Privacy

In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni www.registrodelleopposizioni.it, gestito dalla “Fondazione Ugo Bordoni” sotto la supervisione del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante privacy ha fissato (con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2011) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali.

A partire dal 31/01/2011
, infatti, gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al registro. E proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi:

Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.

Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.

L'avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell'utente.

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro.

Fonte: Garante Privacy


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