Domanda e Risposta Pubblicata il 01/09/2012

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Sono previste delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio?



Si. E' prevista un'agevolazione fiscale ai fini Irpef, consistente in una detrazione d'imposta in misura pari al 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, della L. n. 457/1978, lettere a), b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle parti comuni, lettere b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle singole unità.

Il limite di 48.000 Euro dal 1° Ottobre 2006 (come chiarito dalla Risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007) si riferisce alla singola unità immobiliare (e alle pertinenze unitariamente considerate) sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e pertanto, è indipendente dal numero degli aventi diritto alla detrazione.

Il limite va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l'onere delle stesse non sia stato sopportato in uguale misura.

Il Decreto Salva-Italia (art. 4 del DL n. 201/2011) ha stabilito che a decorrere dal 1° Gennaio 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio viene riconosciuta a regime con l'inserimento nel TUIR del nuovo art. 16-bis che ne disciplina l'applicazione.

Modifiche introdotte a partire dal 26 giugno 2012

Ancora modifiche per la detrazione sulle ristrutturazioni che aumenta dal 36% al 50% con un tetto di spesa per immobile da 48.000,00 a 96.000,00 euro, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Le modifiche sono contenute nel Decreto Sviluppo D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno entrato in vigore immediatamente, e convertito dalla Legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134. La nuova piu' favorevole agevolazione si applica per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

Ne deriva che, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, si rende applicabile la detrazione pari al 36%; per quelle sostenute a decorre dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione viene elevata al 50% nel limite di €96.000, per tornare al 36% nel limite di €48.000 per quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013.

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, la detrazione del 55% per il risparmio energetico che doveva scadere il 31 dicembre 2012 viene pure prorogata al 30 giugno 2013. Viene, quindi, soppressa la disposizione prevista all’art.4, co.4, del D.L. n.201/11, secondo la quale la detrazione del 55%, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarebbe stata inclusa nella detrazione del 36%.
La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

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