Domanda e Risposta Pubblicata il 20/04/2018

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Gli agricoltori sono esonerati dall'Irap?

Gli agricoltori sono esclusi dall'Irap a partire dal periodo d'imposta 2016, questa la novità introdotta dalla legge 208/2015



La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non sono soggetti passivi IRAP:

L’esclusione dall’IRAP riguarda quindi, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.

L’imposta continua, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:

  1. l’attività di agriturismo, e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  2. l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari;
  3. le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

lo ha chiarito a suo tempo l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017.

Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerate attività agricole:

  1. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  2. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  3. le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (con decreto dell'11 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2007 n.193, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole).

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TAG: Agricoltura e pesca 2023 Determinazione imposta IRAP