Speciale Pubblicato il 01/03/2007

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Dichiarazione IVA 2007: approvato il nuovo Modello

di Dott. Zilio Bruno



Con provvedimento del 15 Gennaio 2007 il Direttore delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione IVA 2007 per l'anno 2007 con le relative istruzioni.
Nella versione definitiva del modello non sono stati aggiunti nuovi quadri mentre sono stati operati piccoli interventi per recepire le recenti disposizioni normative e i chiarimenti ministeriali; vediamo di seguito le principali novità introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2007 .

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Abolizione della possibilità della presentazione cartacea

Dal 2007 non è più possibile presentare in forma cartacea la dichiarazione (Art. 37 comma 10 lett. c) DL 223/2006) ma viene generalizzato l'obbligo della presentazione telematica indipendentemente dal volume di affari realizzato. Risultano pertanto aboliti i campi che nella prima facciata della dichiarazione erano riservati ad accogliere i dati identificativi del contribuente.

Invio delle comunicazione dell'Ufficio direttamente all'intermediario

L'art. 2 bis del decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 (D.L. n. 203/2005) dava la facoltà al contribuente di dirottare gli avvisi bonari telematici (maggiore imposta da versare o minore rimborso spettante) direttamente all'intermediario ed a tal fine l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale . A partire da quest'anno la Finanziaria 2007 ha riscritto la norma (art. 2-bis DL n. 203/2005) e ha trasformato ciò che era una facoltà in un vero e proprio obbligo.
In pratica, il contribuente non deve più esercitare alcuna opzione e l'intermediario non deve manifestare più alcun consenso: lo stesso diverrà per obbligo di legge intermediario tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente con riferimento agli avvisi di liquidazione della dichiarazione elaborata e sarà pertanto obbligato, dopo avere ricevuto gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni inviate, a darne comunicazione al contribuente. Risultano pertanto eliminati i campi dove i soggetti esprimevano il consenso.

 
NOTA:


La sanzione nel caso di rilievi formulati dall'avviso bonario, per imposte non versate o versate in ritardo, ordinariamente pari al 30% del dovuto viene ridotta al 10% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; nel caso di invio telematico il termine dei 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno dalla trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
E' chiaro dunque che quest'ultimo si dovrà attivare per tempo informando quanto prima il contribuente delle comunicazioni di irregolarità pervenute che lo riguardano, per evitare il superamento dei termini per beneficiare della riduzione.

Le novità del modello

Modifiche al Frontespizio
Dichiarazione integrativa a favore
Dal 2007 in apice al frontespizio, nel rigo dedicato al tipo di dichiarazione, viene aggiunta una nuova casella che dovrà essere utilizzata nel caso si presenti una dichiarazione integrativa a favore.
Si tratta del caso in cui il contribuente presenti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 comma 8 bis del DPR 322/98 una dichiarazione integrativa a proprio favore, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, per correggere anomalie o errori nella dichiarazione originaria che abbiano comportato un maggior obbligo di versamento o un minore credito spettante.

Campo relativo al codice comune
E' prevista l'indicazione, sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in apposita casella del codice catastale del Comune

Soggetti non residenti
Viene introdotto un nuovo quadro destinato ai soggetti non residenti. Essi infatti possono, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso operante in Italia, assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano da operazioni rilevanti ai fini IVA, distintamente da quelle imputabili alla stabile organizzazione, identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale.

Domicilio per la notificazione degli atti
Viene introdotto un nuovo quadro riservato a coloro che intendano eleggere il proprio domicilio in luogo diverso rispetto a quanto indicato nei campi "residenza anagrafica" e "domicilio fiscale" in calce ai dati identificativi del contribuente stesso.

Modifiche al Quadro VA
Contribuenti in regime di "minimi in franchigia"
Dal 2007 sarà possibile avvalersi per i contribuenti che ne abbiano i requisiti (ridotto volume di affari e nessuna cessione all'esportazione) del regime della cosiddetta franchigia previsto dall'art. 32 bis DPR 633/72. La scelta di optare per questo regime ha degli effetti già sul modello di quest'anno in quanto sarà necessario comunicare, barrando l'apposita casella posta nel rigo VA45 al campo 1, che si tratta dell'ultimo anno in cui si presenta una dichiarazione IVA per così dire "ordinaria" .
Da segnalare l'obbligo di indicare nel campo 2  l'eventuale rettifica all'Iva detratta in precedenti periodi che deve essere "restituita" all'erario in 3 rate per effetto del mutato regime fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 19-bis 2 DPR 633/72.

Modifiche al Quadro VE e VF
Nuove percentuali di compensazioni per le operazioni agricole
L'introduzione di nuove percentuali di compensazione hanno reso necessario adeguare i righi dei quadri VE e VF per ricomprendere le operazioni interessate.

Operazioni imponibili relative ad oro e argento imponibili a seguito di opzione e prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile
A differenza dell'anno scorso non è più presente un rigo denominato "Cessioni di oro industriale e argento puro, nonché operazioni relative all'oro da investimento (art. 10, n. 11) imponibili a seguito di opzione" ma le relative operazioni devono essere comunque indicate nel Quadro VE al rigo 35.
Nello stesso rigo devono essere altresì riportate, ed in aggiunta evidenziate a parte in colonna 2, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile fatturate senza applicazione dell'Iva in applicazione del nuova art. 17 comma 6.

Nota:


L'inversione del carico IVA prevista dalla nuova regola del cosiddetto reverse charge si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2007. La Circolare 37/2006 ha tuttavia precisato che si considerano corrette le fatture emesse applicando la medesima disposizione anche prima della data indicata in applicazione della Direttiva 24 luglio 2006 n. 69. In concreta esecuzione di tale disposizione è stato adeguato il modello con l'inserimento del campo de quo e del rigo VJ13.

Modifiche al Quadro VJ
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile
Nel quadro è stato inserito il nuovo rigo VJ13 nel quale inserire gli acquisti di servizi resi d subappaltatori edili. Il debitore d'imposta risulta, per effetto dell'inversione generata dalla regola del reverse charge il cessionario il quale, dopo avere integrato la fattura con l'indicazione di aliquota e imposta, annoterà la medesima nel registro degli acquisti e delle vendite .

Modifiche al Quadro VL
Versamenti in eccesso del credito annuale 2006
Nel quadro è stato inserito il rigo VL 40 nel quale va indicato l'importo pagato con il codice tributo 6099 qualora il credito annuale IVA 2006 fosse stato erroneamente utilizzato in eccesso in compensazione rispetto alla misura effettivamente dovuta.

Modifiche al Quadro VT
Operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali
Da segnalare che per il 2007 la ripartizione territoriale delle operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali non rappresenta più una mera facoltà ma un preciso obbligo.



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