Speciale Pubblicato il 16/11/2006

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Calcolo acconti di imposta per il 2006

di Rag. Lumia Luigia



Il prossimo 30 novembre scade il termine per versare il secondo (o unico) acconto delle imposte IRPEF, IRES, IRAP e CONTRIBUTO INPS 10% (o 15% o 18,2%) per i professionisti dovuti per l'anno 2006. Inoltre scade la II° rata dei contributi a percentuale per artigiani e commercianti.

In particolare si ricorda che le societa' di capitali saranno tenute, ai fini Ires-Irap (quindi rimangono escluse le societa' di persone e le persone fisiche), a riliquidare la base storica di calcolo degli acconti (cioe' le imposte dovute per il 2005) in quanto la manovra d'estate Visco-Bersani ha previsto (D.L. 223/06 art. 36 c. 4) che l'imposta del periodo precedente, da prendere a base per il calcolo delle percentuali di acconto, sia quella che si sarebbe determinata applicando al 2005 già le nuove disposizioni introdotte dal citato Decreto n. 223/2006.

In pratica la nuova normativa prevede per le societa' di capitali una riliquidazione (aumento) dell'acconto di novembre 2006 per effetto di queste nuove norme:


per le persone fisiche e le società di persone
(Snc, Sas, Studi associati, Società semplici):
ACCONTO IRPEF E IRAP
AL 99 %

per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Coop)
e gli Enti (Consorzi, Fondazioni, Associazioni):
ACCONTO IRES
Rigo RN16 UNICO 2006 SC
Rigo RN28 UNICO 2006 ENC
AL 100 %
ACCONTO IRAP
rigo IQ98 per Società di capitali e Enti Commerciali
rigo IQ90 per gli Enti non Commerciali
AL 100 %

ed a novembre occorre versare, nel caso in cui a giugno sia stato versato il primo acconto del 40%, il restante 60%.
Resta confermato l'80% per il contributo Inps 10/15/18,2% dei professionisti sprovvisti di Cassa.

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ACCONTI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)

1. PERSONE FISICHE

II° ACCONTO IRPEF (codice tributo 4034 - anno 2006)
L'importo da prendere in considerazione, per la verifica circa la sussistenza o meno dell'obbligo di versare l'acconto Irpef per il 2006, è quello risultante dal Mod. Unico 2006 al rigo "RN 23 - Differenza".
L'acconto sarà quindi pari al 99% di tale importo e va versato solo se tale rigo è superiore a euro 51,65.

Una volta operata questa preliminare verifica si tratta di stabilire se l'acconto sia dovuto in unica soluzione oppure in due rate , sulla base di quanto evidenziato nella tabella che segue:

L'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52

Unica soluzione entro Giovedì 30 Novembre 2006

L'importo dovuto è uguale o superiore ad Euro 257,52

Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX1 ultima colonna.

Due rate di acconto:

  • 40% entro il 20 Giugno 2006 (entro 20 Luglio 2006 maggiorato dello 0,40%). Cod. tributo 4033;
  • 60% entro il 30 Novembre 2006. Cod. tributo 4034.

Al contribuente è tuttavia sempre consentito di determinare gli acconti da versare in funzione del minor reddito che presume di conseguire nel corso del periodo di imposta 2006: con il calcolo "previsionale" potrà , ad esempio, tener conto di particolari oneri sostenuti nel 2006 che diano diritto a deduzioni o detrazioni di imposta oppure del fatto di aver conseguito minori redditi imponibili rispetto al periodo 2005. Si consiglia però di limitare l'adozione del metodo previsionale ai casi di assoluta certezza perché, nel caso di versamento inferiore a quello che risulterà dovuto sulla base di Unico 2007 a consuntivo, saranno applicate le sanzioni per "carente" versamento di imposta.
Si ricorda che, se l'acconto complessivamente versato (prima e seconda rata) in base al metodo previsionale non risulta almeno pari al 99% del rigo "Differenza" del mod. UNICO 2007, il versamento dell'acconto è considerato insufficiente con applicazione della sanzione pari al 30% più gli interessi.

II° ACCONTO IRAP (codice tributo 3813 - anno 2006)
Professionisti e ditte individuali devono versare il secondo acconto dell'Irap la cui base imponibile è già stata indicata nel quadro IQ del Modello Unico 2006.
L'importo da versare è costituito dal 99% del Rigo IQ90.
Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX5 ultima colonna.
Anche in questo caso l'acconto non è dovuto se il rigo IQ90 non supera euro 51,65.
Addizionali comunali e regionali: non si deve versare alcun acconto.

II° ACCONTO CONTRIBUTO INPS 10/15/18,2% PROFESSIONISTI (Mod. F24 - Sezione Inps)
I professionisti non iscritti ad Albi Professionali ed in possesso di Partita Iva (ad es. i programmatori ed i consulenti aziendali) devono versare il secondo acconto del contributo previdenziale Inps Gestione separata 10% (se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensioni di reversibilita'), 15% (se titolari di pensione diretta) o 18,2% (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: in tal caso l'aliquota sale al 19,2% sul supero di 39.297 euro e fino al massimale di 85.478 euro). La base imponibile su cui calcolare l'acconto è costituita dal reddito professionale del 2005: si calcola il 10/15/18,2% del reddito (rigo RE 21 del Mod. Unico 2006) e si versa il secondo acconto pari al 40%, uguale a quello versato a giugno-luglio.

Non è prevista la possibilità di versare un contributo minore nel caso si preveda di conseguire un reddito 2006 inferiore a quello del 2005. Si utilizza il solito modello F24: codice Inps Bologna 1300, causale P10 (nel caso del 10%) o causale PXX (nel caso del 15/18,2%), periodo 1/2006 - 12/2006.
Oltre euro 85.478,00 di imponibile il contributo Inps non è più dovuto.

2. SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)

Le società di persone devono versare esclusivamente il secondo acconto dell'IRAP (codice 3813 - anno 2006) pari al 99% dell'importo di rigo IQ 90 del Mod. Unico 2006 Società di persone. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX2 ultima colonna.
L'acconto non è dovuto se il rigo IQ90 non supera euro 51,65.

ACCONTI SOCIETÀ DI CAPITALI (S.r.l., S.p.a., ecc.) ED ENTI NON COMMERCIALI

1. SOCIETÀ DI CAPITALI

L'acconto IRES
(codice 2002 - anno 2006) e' pari al 100 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2006 Società di capitali quadro RN rigo 16, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20,66.

Una volta operata questa preliminare verifica si tratta di stabilire se l'acconto sia dovuto in unica soluzione oppure in due rate , sulla base di quanto evidenziato nella tabella che segue:

L'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52

Unica soluzione entro Giovedì 30 Novembre 2006

L'importo dovuto è uguale o superiore ad Euro 257,52

Due rate di acconto:

  • 40% entro il 20 Giugno 2006 (entro 20 Luglio 2006 maggiorato dello 0,40%). Cod. tributo 2001;
  • 60% entro il 30 Novembre 2006. Cod. tributo 2002.

L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2006) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IQ del Mod. Unico 2006 Società di capitali. L'importo da versare è costituito dal 100 % del Rigo IQ98,
sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20. Dall'importo così ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX3 quarta colonna.

2. ENTI NON COMMERCIALI
L'acconto IRES
(codice 2002 - anno 2006) e' pari al 100 % dell'imposta risultante dal Mod. Unico 2006 Enti non commerciali, quadro RN28, sempre che l'importo di tale rigo superi euro 20,66.
Anche in questo caso occorre scomputare gli eventuali acconti del 40% pagati a giugno-luglio 2006 e l'eventuale credito Ires 2005 non richiesto a rimborso indicato nel quadro RX al rigo RX1 ultima colonna.

L'acconto IRAP (codice 3813 - anno 2006) deve essere calcolato sulla base imponibile che è già stata indicata nel quadro IQ dello stesso modello al rigo IQ90. L'importo da versare è costituito dal 100 % del Rigo IQ90, sempre che l''importo di tale rigo superi euro 20,66. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX3 ultima colonna.

COMPENSAZIONI - VERSAMENTI - AVVERTENZE

COMPENSAZIONI

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono effettuare compensazioni anche tra crediti e debiti di imposte diverse, con il limite massimo, per l'anno 2006, di euro 516.456,90. Attenzione a non utilizzarli due volte: alcuni crediti potrebbero già essere stati utilizzati per il primo acconto 2006, per le liquidazioni periodiche dell'Iva, per compensare ritenute o altre imposte e contributi dovuti nel corso dell'anno.


N.B. Se per effetto delle compensazioni effettuate nessun versamento si rende dovuto, è comunque necessario presentare il Mod. F24 con saldo zero al fine di rendere palese ai vari Enti quali compensazioni si sono fatte.

VERSAMENTI

A seguito della nuova normativa sugli F24, le società di capitali devono effettuarli con modalità telematiche (home banking, Entratel o Fiscoonline), le società di persone e le persone fisiche fino al 31.12.2006 possono ancora portare in Banca l'F24 cartaceo.

AVVERTENZE

  1. Se si è versato il primo acconto entro il 20 luglio 2006, maggiorando l'importo da versare degli interessi dello 0,4%, per calcolare il secondo acconto si deve detrarre dall'importo complessivamente dovuto l'importo del primo acconto al netto della maggiorazione per gli interessi.
  2. Analogamente chi ha versato le imposte rateizzando il proprio debito deve scomputare dall'importo dovuto quanto pagato come I° acconto ma senza tener conto degli interessi relativi alla rateizzazione.
  3. Calcolo acconti con metodo previsionale: coloro che prevedono per il corrente anno 2006 di dichiarare un reddito inferiore a quello 2005 possono, a loro rischio e pericolo, versare l'acconto commisurandolo alle imposte previste per il 2006: attenzione però perchè nell'effettuare i calcoli bisogna tenere conto delle leggi già approvate, di quelle in corso di approvazione e anche di quelle che usciranno da qui a fine anno con effetto retroattivo sui redditi 2006.

    N.B. Vi ricordiamo che la sanzione per insufficiente od omesso versamento dell'acconto e' pari al 30% dell'importo non pagato (ridotta al 6% se si paga entro il termine di presentazione della dichiarazione tramite il c.d. ravvedimento operoso), oltre all'interesse del 2,5% annuo.

    Attenzione: la procedura di ravvedimento anche quest'anno non e' consentita per sanare il carente o omesso acconto IRAP; pertanto in tal caso l'insufficiente versamento e' sempre colpito dalla sanzione 30%.

    Casi particolari


    Fusione: nel caso di fusione per incorporazione in data anteriore al 30/11 la societa' incorporante deve versare gli acconti commisurandoli solo alla sua posizione fiscale. L'incorporata non versera' alcun acconto.

    Scissione: se e' parziale, la societa' scissa deve versare normalmente gli acconti, se e' totale (cessazione della vecchia e creazione di due nuove società) ognuna è tenuta a versare gli acconti proporzionalmente al patrimonio attribuitole.

    Tassazione di gruppo (Consolidato fiscale): se l'opzione ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta 2006, la società consolidante determina l'acconto dovuto sulla base dell'imposta (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto) corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente delle società del gruppo. In tal modo è possibile compensare redditi con perdite. Non si deve invece tener conto delle rettifiche di consolidamento (Circ. 53/E). Attenzione allo scioglimento della tassazione di gruppo: l'art. 124 c. 2 Tuir prevede che entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che determina l'interruzione della tassazione di gruppo la consolidante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se inferiore.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI


Tutti gli artigiani ed i commercianti, titolari e non di partita Iva, devono versare entro il 30 novembre 2006 anche la seconda rata dei contributi Inps eccedenti il minimale, uguale a quella gia' dovuta come primo acconto.
L'importo dovuto e' compensabile con l'eventuale credito Inps 2005 ovvero con altri crediti di imposta. Il titolare dell'impresa individuale deve versare con l'F24 anche i contributi dei collaboratori familiari.


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