Lo schema di d. lgs. di riforma delle sanzioni amministrative interviene anche in materia di riscossione riducendo le misure punitive previste dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, indicando la misura delle sanzioni relative ad irregolarità commesse nell’effettuazione dei pagamenti.
Violazione | Sanzione amministrativa |
Versamento fatto con ritardo: | |
fino a 14 giorni | 1% per ogni giorno di ritardo |
da 15 a 90 giorni | 15% dell'importo versato |
superiore a 90 giorni o omesso | 25% dell'importo omesso o versato |
Utilizzazione: | |
di un’eccedenza o di un credito d’imposta in misura superiore a quanto spettante o in violazione delle modalità di utilizzo di crediti inesistenti (a) | 25% di quanto utilizzato |
Credito spettante ma in assenza dei prescritti adempimenti amministrativi | 70% del credito (b)(c). € 250 se la violazione e rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (in assenza, entro un anno dalla violazione). |
Maggiore imposta o minore eccedenza detraibile rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, a seguito di correzione di errori materiali o di calcolo. | 25% dell'importo non versato. |
- Mancata presentazione del mod. F24 "a saldo zero" - Mancanza nei documenti utilizzati per i versamenti diretti degli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata (art. 15) | € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. da € 100 a € 500 |
Per credito inesistente si intende il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.
È stato soppresso l’inciso “la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
È soppressa la previsione secondo cui non si applica la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
Se i fatti materiali posti a fondamento del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente e ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata della metà del doppio.
Avvertenze:
L’omesso versamento può essere oggetto di “ravvedimento operoso” (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) mediante il pagamento dell’importa, degli interessi conteggiati al tasso legale (computato giorno per giorno) e della sanzione ridotta).
Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Il beneficio può essere aggiunto a quello della riduzione a 1/10 previsto dal c.d. “ravvedimento operoso” per cui si riduce a 0,1% per un giorno, 0,2% per due giorni, ecc. sino al 14°).
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente paga le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dagli artt. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso l'ammontare delle sanzioni è ridotto a 1/3 (art. 2, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462), cioè dal 25% all’8,33%.
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L'infrazione dell'obbligo del versamento è punita in maniera uniforme, con la sanzione amministrativa nella misura del 25% di ogni importo (ovvero di una sua frazione) che non è stato regolarmente versato alla scadenza prescritta.
La sanzione è irrogata mediante iscrizione a ruolo, senza la previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La sanzione si applica nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), a titolo di acconto e di conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale
L'importo sanzionabile a titolo di somma dovuta con la dichiarazione annuale va conteggiato al netto dell'ammontare dei versamenti periodici e dell'acconto ancorché non effettuati per cui le somme non versate in sede di liquidazione periodica e di acconto sono oggetto di un'autonoma sanzione del 25% non potendo confluire nel saldo finale non versato.
Se dalla dichiarazione emerge un importo a credito che è stato portato a nuovo in detrazione nell'anno successivo, essendo influenzato anche dai versamenti periodici non eseguiti, "nessuna sanzione è dovuta sul saldo annuale, mentre resta ferma, com'è ovvio, l'applicazione autonoma della predetta misura del 25% ( allora, del 30%) sui versamenti periodici o sull'acconto, a suo tempo non eseguiti, a nulla rilevando che il debito d'imposta abbia, per ipotesi, trovato compensazione in un successivo credito" (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E).
La sanzione del 25% si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta (ovvero sulla minore eccedenza detraibile) ai sensi del art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cioè per effetto delle correzioni di errori materiali o di calcolo rilevati dal controllo della dichiarazione annuale dei redditi.
Tuttavia, l'iscrizione a ruolo non è eseguita in tutto in parte, con applicazione della sanzione ridotta a 2/3, cioè dal 25% al 16,67%, se entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario è eseguito il versamento delle somme dovute.
Si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 se il modello F24 non indica gli elementi necessari per identificare il versamento e l'imputazione della somma pagata.
Ai fini della determinazione della sanzione, se sono state commesse più irregolarità, va considerato l'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Tali irregolarità possono essere regolarizzate, senza l'irrogazione di sanzioni mediante una segnalazione all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate indicando l’errore commesso ed evidenziando la correzione sulla copia del Mod. F24.
Per quanto riguarda la compensazione del credito, Il Mod. F24 deve essere presentato anche se l’importo del debito è compensato integralmente con altre imposte, premi o contributi. L’omessa presentazione è punita con la sanzione di € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Le sanzioni per indebita compensazione
Compensazione del credito | Sanzione |
credito in misura superiore a quello spettante | 25% |
credito non spettante per importo: - credito fino a € 50.000- superiore a € 50.000 per anno solare | 70% l'importo (a) (b) 70% l'importo (a)(c) |
(a) Si applica la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
(b) Se i fatti materiali posti a fondamento del credito sono stati oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o oggettivamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata della metà del doppio.
(c) La fattispecie è punita anche con la reclusione da sei mesi a due anni nel caso di crediti non spettanti.
La reclusione è da un anno a sei anni se i crediti sono inesistenti.
Nel caso di utilizzazione indebita di crediti l’atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo senza che si possibile avvalersi della compensazione.
Qualora il contribuente voglia regolarizzare l’omesso insufficiente o tardivo versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta dal 30% al 25% e su tale base va conteggiata la sanzione se il ritardo è superiore a 30 giorni.
Resta invariata la regola di irrogazione della sanzione del 15% se il ritardo è contenuto entro 15 giorni (con la riduzione allo 0,1% giornaliero) e del 15% se il ritardo è superiore a 15 giorni ma non a 30 giorni nella misura di 1/5 giornaliero.
L’omessa presentazione del mod. F24 con saldo zero è punita con la sanzione di € 100, ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del c.d. “ravvedimento operoso” (art. 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) con:
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