Speciale Pubblicato il 27/11/2023

Tempo di lettura: 8 minuti

Bilancio 2023 Srl e Cooperative: obbligo nomina organo di controllo o revisore legale

di Dott.ssa Monica Peta

Bilancio 2023 di s.r.l. e cooperative, obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore legale: omissione, conseguenze e sanzioni, codice della crisi



Le società nella forma giuridica di S.r.l. e le società cooperative a seguito dell’entrata in vigore (15 luglio 2022) dall’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019, Codice della Crisi e dell’Insolvenza, devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore   al verificarsi delle condizioni, lettere a) e b), o al superamento dei parametri dimensionali, lettera c), del co. 2, dell’articolo 2477, c.c. (Della stessa autrice si veda “ Obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore come da codice crisi d'impresa”).

DisposizioniObbligo: condizioni e parametri dimensionali
Co. 3 art. 379, CCII, "Obbligo"Entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022
Co. 2, art. 24777, c.c. "Condizioni e parametri" La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  • lettera a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • lettera b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • lettera c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
Co. 3, art. 379, CCII, "Disposizioni di prima applicazione"Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti

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Organo di controllo e del revisore: obbligo di nomina e cessazione

L’obbligo di nomina, che in sede di prima applicazione della norma (per le società già costituite può aver reso necessario l’adeguamento dell’atto costitutivo e/o dello statuto), 

cessa quando per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei parametri di cui alla lettera c), co. 2, art. 2477. c.c.

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Omessa nomina organo di controllo e revisore: conseguenze e sanzioni

Qualora l'assemblea, di Srl o cooperative, ricorrendo i parametri e quindi l’obbligo, non abbia già provveduto, o non provveda, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se ne occupa il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (co. 5, art. 2477, C.c.).

L’omesso adempimento di nomina, pesa sulla responsabilità degli amministratori, che rischiano:

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Organo di controllo o revisore: flussi informativi emersione anticipata di indizi di precrisi

L’obbligo rientra nell’individuazione dei soggetti preposti a vigilare sull’andamento dell’impresa costituita in forma di s.r.l. o di cooperativa ovvero nell’obbligo più generale stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (cfr. l’art.2086, co.2 del cc), al fine di rilevare tempestivamente le situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale. In particolare, l’organo di controllo e il revisore, si affiancano agli amministratori, ai quali resta demandata la gestione della società e la rilevazione tempestiva degli indizi di precrisi. 

Rispetto al nuovo obbligo, tuttavia è doveroso evidenziare talune perplessità sul fatto che la norma faccia  riferimento all’ “organo di controllo o revisore” come “organo unico” creando dei vuoti di coordinamento tra disposizioni e principi generali del codice della crisi e del Codice civile, almeno per due ordini di motivi:

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Adeguati assetti societari: l’attività del soggetto preposto alla revisione legale

Con riferimento alle perplessità espresse sopra, si ricorda che, il revisore legale (revisore o società di revisione o sindaco nella funzione di revisore) è l’organo di controllo esterno al perimetro societario al quale viene demandata la revisione della società e l’espressione del giudizio sul bilancio d’impresa, in conformità ai principi di revisione ISA Italia 2022, ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 39/2010.

In estrema sintesi, e limitatamente ai punti che interessano l’emersione anticipata della crisi, il revisore:

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Adeguati assetti societari: ruolo del sindaco unico o collegio sindacale

Il sindaco o collegio sindacale è l’ organo di controllo interno che esercita l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo/statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.

 Il codice della crisi ha rafforzato il ruolo dell’organo interno, sindaco o collegio sindacale, sul quale pesa ai sensi dell’art. 25-octies, CCII, il dovere e la responsabilità di:

Di fatto, l’art. 25-octies, CCII, attribuisce all’organo di controllo interno il compito proprio della funzione di «vigilante e referente», per la segnalazione  tempestiva e il rilevamento di una eventuale condizione di «sofferenza» che integri gli estremi dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta della nomina dell’esperto (ex art. 12, co. 1, CCII). Operativamente l’organo di controllo deve individuare i sintomi  e descriverli con una immediata segnalazione agli amministratori dotata però di efficacia meramente interna alla società.  Segnalazione, dunque, che si risolve nel flusso informativo, comunicazione per iscritto,  tra organo di controllo e organo amministrativo in virtù della reciproca collaborazione per la ricerca di soluzioni idonee.

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6)Adeguati assetti societari e flussi informativi interni ed esterni

Le perplessità della previsione di un organo di “controllo unico” si fondano proprio sulla funzione fondamentale assunta dall’adeguata implementazione dei  flussi informativi  all’interno degli adeguati assetti societari, che presuppone un dinamico rapporto di confronto e condivisione della gestione di “informazioni interne”, ed “informazioni esterne“[1], tra organi che mantengono la loro autonomia e indipendenza, nonché tra:

[1] Si veda “Linee guida al codice della crisi d’impresa” Assonime, dicembre 2022

[2] Cfr. Art. 25-novies, CCII

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TAG: Cooperative e Consorzi Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza