Speciale Pubblicato il 28/04/2023

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Le novità per il processo tributario telematico da maggio 2023

di Mogorovich Dott. Sergio

Dal 15 maggio 2023 in vigore nuove disposizioni sul processo tributario telematico. Si al deposito degli allegati senza obbligo di firma digitale



A decorrere dal 15.5.2023 cambiano talune regole procedurali del processo tributario telematico. La novità più importante è costituita dal fatto che non è più necessario l’obbligo della firma digitale sugli allegati al ricorso (o all’appello) al momento del deposito e sugli atti successivi.

Più in particolare, le altre novità introdotte dal decreto del Direttore Generale delle finanze del 21.4.2023 che modificano il d.d. 4.8.2015 che indica le regole tecniche di attuazione previste dall’art. 3, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163, hanno per oggetto:

Va tenuto presente che dal 1.7.2019 è in vigore l’obbligo di notificare  e di depositare gli  atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. La procedura è facoltativa soltanto se la causa è di valore fino a € 3.000 e il contribuente decide di difendersi personalmente.

Le modifiche al d.d. 4.8.2015 sono riassunte qui di seguito.

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Novità 2023 processo tributario telematico: nuove definizioni firma digitale

All'art.1 del d.d. 04.08.2015 sono aggiunte le seguenti definizioni:

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Novità 2023 processo tributario telematico: trasmissione di atti e documenti

All'art. 7 sono apportate ulteriori modificazioni:

Gli atti e i documenti da trasmettere, oltre ad avere i requisiti indicati all’art. 10, sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente “la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema” e non più soltanto la classificazione (comma 2).

Il SIGIT, non più successivamente, effettua la verifica della dimensione del file. Il SIGIT opera già durante la fase di caricamento del sistema e verifica la validità della firma apposta sui file e la validità del formato ai fini della protocollazione (comma 4).

L’esito dei controlli è comunque positivo se risulta valida ameno una delle firma apposte sui file degli atti che sono stati trasmessi con sottoscrizione plurima.

La presenza di anomalie comporta, già nella fase di caricamento, la loro segnalazione con l’informativa sulla mancata acquisizione (comma 6). Lo stesso dicasi anche per gli allegati al ricorso con l’avvertenza che in presenza:

Le stesse indicazioni modifiche hanno per oggetto le regole sulle trasmissioni di atti e documenti del resistente (art. 8).

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Novità 2023 processo tributario telematico: standard degli atti processuali

Le modifiche all'art.10 sono invece le seguenti.

Il ricorso e ogni atto processuale in forma di documento informatico sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale o CADES (con estensione “.p7m”) o PADES (con estensione “.pdf”).

I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:

  1. sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-16, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati citati;
  2. sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
  3. possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

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TAG: Riforma Giustizia Tributaria e Processo Telematico 2024