A decorrere dal 15.5.2023 cambiano talune regole procedurali del processo tributario telematico. La novità più importante è costituita dal fatto che non è più necessario l’obbligo della firma digitale sugli allegati al ricorso (o all’appello) al momento del deposito e sugli atti successivi.
Più in particolare, le altre novità introdotte dal decreto del Direttore Generale delle finanze del 21.4.2023 che modificano il d.d. 4.8.2015 che indica le regole tecniche di attuazione previste dall’art. 3, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163, hanno per oggetto:
Va tenuto presente che dal 1.7.2019 è in vigore l’obbligo di notificare e di depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. La procedura è facoltativa soltanto se la causa è di valore fino a € 3.000 e il contribuente decide di difendersi personalmente.
Le modifiche al d.d. 4.8.2015 sono riassunte qui di seguito.
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All'art.1 del d.d. 04.08.2015, sono aggiunte le seguenti definizioni:
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All'art. 7 sono apportate ulteriori modificazioni:
Gli atti e i documenti da trasmettere, oltre ad avere i requisiti indicati all’art. 10, sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente “la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema” e non più soltanto la classificazione (comma 2).
Il SIGIT, non più successivamente, effettua la verifica della dimensione del file. Il SIGIT opera già durante la fase di caricamento del sistema e verifica la validità della firma apposta sui file e la validità del formato ai fini della protocollazione (comma 4).
L’esito dei controlli è comunque positivo se risulta valida ameno una delle firma apposte sui file degli atti che sono stati trasmessi con sottoscrizione plurima.
La presenza di anomalie comporta, già nella fase di caricamento, la loro segnalazione con l’informativa sulla mancata acquisizione (comma 6). Lo stesso dicasi anche per gli allegati al ricorso con l’avvertenza che in presenza:
Le stesse indicazioni modifiche hanno per oggetto le regole sulle trasmissioni di atti e documenti del resistente (art. 8).
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Le modifiche all'art.10 sono invece le seguenti.
Il ricorso e ogni atto processuale in forma di documento informatico sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale o CADES (con estensione “.p7m”) o PADES (con estensione “.pdf”).
I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:
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