Speciale Pubblicato il 03/12/2022

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Il mondo del GAMBLING: spunti e riflessioni per la revisione del sistema impositivo

di dott. Lamberto Mattei

Riflessioni sul sistema impositivo dei Giochi e scommesse all'oggetto di un convegno sulla Riforma dello Sport tenutosi presso la Camera dei Deputati



Continua a rappresentare motivo di acceso dibattito la circostanza che le modifiche normative che si sono stratificate negli anni in relazione alla materia del gambling non siano state oggetto di idoneo coordinamento rispetto al tessuto normativo di riferimento, assumendo sempre maggior rilievo la necessità di una riforma organica e sistematica dell’intero comparto che, ormai, appare improcastinabile.

Profili di estrema criticità involgono anche la disciplina tributaria dei giochi e delle scommesse che, così come strutturata, non risulta in linea nemmeno con i principi fondamenti del diritto tributario

Pubblichiamo un estratto dall’intervento al Convegno “LA RIFORMA DELLO SPORT”, tenutosi in data 30.11.2022, presso Camera dei Deputati – Palazzo San Macuto, Roma)

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La struttura giuridica ed economica dei giochi

Per comprendere appieno la natura giuridica delle “entrate pubbliche” provenienti dalla galassia dei giochi organizzati, invece, è assolutamente necessario “indagare” sulla struttura (giuridica ed economica) di ogni singolo gioco al fine di stabilire, in primo luogo, se esso appartenga alla categoria dei giochi “bilaterali” o a quella “plurilaterale” e verificare i meccanismi di funzionamento dell’impresa ludica, in guisa da individuare i possibili schemi di allocazione e distribuzione della “ricchezza” ritraibile dal fenomeno ludico e i soggetti titolari della potenzialità economica che ne deriva.

Nel merito si deve rilevare come:

Sulla base di tali premesse si giunge a una serie di importanti considerazioni:

Ciò, in quanto, in questi casi, non è rinvenibile una potenzialità economica e produttiva espressa dal gestore che, pur operando in un contesto monopolizzato, percepisce, a titolo di corrispettivo, una quota normativamente predeterminata/predeterminabile sulla quale di regola non influisce alcuna autonoma autodeterminazione negoziale, emergendo invece un arricchimento dei vincitori rilevabile anche dalla circostanza che, l’applicazione di qualsivoglia forma di prelievo in tali ipotesi, non potrebbe essere commisurata al fondo composto dall’ammontare complessivo delle poste di gioco e, dunque, su quelle somme che devono essere ripartite tra gli scommettitori a titolo di vincita.

Aspetti Iva dei giochi

Quanto detto finora trova conferma anche ove si analizzi l’applicazione dell’Iva nel settore dei giochi e delle scommesse con particolare riguardo al regime delle esenzioni.

Dalla disciplina comunitaria (art. 135 della Direttiva IVA n. 2006/112), nonchè dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 14 luglio 2011, causa C-464/10), si rileva, con riguardo alle esenzioni previste in materia di gioco d’azzardo, che esse sono motivate da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione dell’IVA. 

Tuttavia, nel mondo del gambling, non è sempre così! Ciò è vero per i giochi bilaterali (il caso tipico è quello delle scommesse sportive e non a quota fissa), ma nel giochi plurilaterali, è facilmente individuabile la quota spettante all’operatore di gioco a titolo di corrispettivo per il servizio di gioco reso.

Ancora, talune riflessioni derivano anche dal raffronto tra il dettato comunitario e le norme nazionali in materia di esenzioni Iva.

La norma comunitaria (art. 135 della Direttiva 2006/112) recita testualmente: “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…) i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro”, mentre l’art. 10, comma 1, nn. 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972, non utilizzano la formula “operazione di” scommessa bensì “operazione relativa all’esercizio” di giochi e scommesse che, ad evidenza, appare più ampia di quella unionale e comprensiva di operazioni non strettamente sussumibili al gioco e alla scommessa.

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Criticità dell'imposta unica su giochi e scommesse

Anche l’applicazione dell’Imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504/1998 è caratterizzata da notevoli criticità connesse alla nota vicenda del CTD che, come sappiamo, raccolgono scommesse sul territorio nazionale per conto di bookmakers esteri privi dei prescritti titoli concessori.

L’attuale quadro normativo, come avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, vuole che il titolare del CTD sia soggetto passivo di imposta, ma ciò ha determinato l’imputazione del presupposto d’imposta ad un soggetto diverso da colui che esprime la reale capacità contributiva colpita dall’imposta unica (i.e. il bookmaker).

Nell’ottica di contrastare il fenomeno dei CTD illegali e la connessa evasione d’imposta, sarebbe stato più utile ed efficace, in armonia con le caratteristiche proprie del tributo e nel rispetto del principio di capacità contributiva, stabilire un obbligo generalizzato di ritenuta a titolo di acconto sulle somme raccolte dai CTD, il cui intervento si configurerebbe a titolo di sostituto d’imposta, evitabile con la previsione di un’opzione consistente nell’obbligo alternativo imposto all’operatore di gioco di stabilire la sede legale sul territorio nazionale oppure designare un rappresentante fiscale in Italia al fine di contemperare l’interesse fiscale alla sicura e rapida esazione dell’imposta con gli obblighi di non discriminazione di derivazione comunitaria.

Note

[1] Nella prassi sembra sia invalso l’utilizzo dell’endiadi “gioco pubblico” per indicare lo stesso fenomeno cui si riferisce la locuzione “gioco organizzato”. L’occasione offerta dallo Stato di esercitare le attività di gioco esclusivamente sotto il controllo pubblico nell’ambito di un generalizzato regime monopolistico può spiegare la ragione per la quale la fattispecie di cui si occupa la disciplina pubblicistica possa essere riassunta nell’endiadi “gioco pubblico”. Nel secondo caso, invece, il riferimento all’organizzazione vuole circoscrivere l’ambito dei giochi ai soli fenomeni ludici di massa in cui è indispensabile l’intervento di un operatore qualificato in grado di gestire le scommesse attraverso un’appropriata organizzazione.

[2] In pratica si ritiene che non possa non rivenirsi una concreta forza economica nei limitati operatori di gioco che operano in un mercato in cui la raccolta lorda per l’anno 2019 (il dato riferibile al 2020 non è attendibile in quanto in tale annualità l’esercizio del gioco, almeno con riguardo al canale fisico, ha subito continue interruzioni dovute alle restrizioni disposte a causa della pandemia da Covid-19) è arrivata a superare la soglia dei 110 miliardi di euro! È di immediata evidenza come la chiusura in entrata crei dei vantaggi economicamente apprezzabili in capo ai limitati soggetti autorizzati ad operarvi.



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