Speciale Pubblicato il 28/11/2022

Tempo di lettura: 18 minuti

Charter nautico: ecco come funziona il credito investimenti nel Mezzogiorno

di Sacchetti dott. Lorenzo , Napoli dott. Giuseppe

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno in favore delle società di charter nautico: analisi dell'agevolazione



Come noto, l’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208 del 2015, ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, eseguono un progetto di investimento iniziale destinando beni strumentali nuovi a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo[1].

[1] Cfr. “Bonus investimenti per le aree del Mezzogiorno: tutto pronto (o quasi) per la comunicazione”, di Guido Berardo e Vito Dulcamare (in "Corriere Tributario" n. 17 del 2016, pag. 1326); “Reintrodotto il credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno”, di Guido Berardo e Vito Dulcamare (in "Corriere Tributario" n. 4 del 2016, pag. 267); “Investimenti nel Mezzogiorno: il modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta”, di Gagliardi Filippo (in "Pratica fiscale e professionale" n. 25 del 2016, pag. 25); “Più appetibili gli investimenti nel Mezzogiorno con il decreto Sud", di Gagliardi Filippo (in "Pratica fiscale e professionale" n. 13 del 2017, pag. 32).

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Come funziona il credito investimenti nel Mezzogiorno in favore delle società di charter nautico

Più in dettaglio, il credito di imposta in esame:

[1] Cfr. “Credito d’imposta per il Mezzogiorno: beni agevolabili e progetto iniziale”, di Guido Berardo e Vito Dulcamare (in "Corriere Tributario" n. 9 del 2016, pag. 657).

[2] Cfr. “Bonus investimenti nel Mezzogiorno: riassetto delle zone territoriali e ampliamento dei limiti quantitativi”, di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi (in "Corriere Tributario" n. 23 del 2017, pag. 1803).

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Credito investimenti nel Mezzogiorno in favore delle società di charter nautico

La legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha introdotto (art. 7-quater) importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta in esame, estendendone l’ambito territoriale e la misura applicativa, nonché definendo il limite massimo dei costi ammissibili e il cumulo dell’agevolazione con altre misure di favore[1].

La disamina delle norme di settore, effettuata in relazione alla copiosa prassi ministeriale attestatasi in materia, permette di rilevare come l’agevolazione in parola possa essere fruita anche in relazione a investimenti estranei al tradizionale schema dell’impresa industriale e commerciale nella misura in cui le attività agevolabili non devono essere confinate solo a quella tipica della produzione industriale, ma valutate in base alle caratteristiche dell'attività specificamente svolta dal contribuente (in tal senso la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 222/E del 2009, richiamata anche dalla circolare n. 34/E del 2016) [2].

La possibilità di fruire dell’agevolazione in parola in relazione all’acquisizione d’imbarcazioni da diporto da destinare al noleggio, peraltro, è stata riconosciuta dalla stessa Agenzia delle entrate che, in alcune posizioni di prassi, ha apertamente ammesso la fruizione del beneficio, mentre in altre, invero, non ne ha escluso la possibilità, ritenendo in ogni modo annoverabili le imbarcazioni tra i beni agevolabili, pur in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla norma (cfr., in tal senso, le risposte ad Interpello nn. 921-116/2017, 954-1869/2017 e 921-650/2017).

Come previsto dalla disciplina di settore (art. 1, comma 98), l’ammissione al regime agevolativo in parola, richiede necessariamente l’acquisizione di beni strumentali nuovi. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/2016, ha chiarito che, visto il riferimento operato dal citato comma 98, i beni oggetto d’investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

[1] Cfr. “Bonus investimenti: cumulabilità con altre agevolazioni e recapture”, di Gianfranco Ferranti (in "il fisco" n. 41 del 2021, pag. 1-3907).

[2] Cfr. NAPOLI G., INGIUSTA ESCLUSIONE DEL SETTORE NAUTICO DAL BONUS SUD, su il SOLE24ORE del 15.02.2022; SACRESTANO A., Bonus Sud per le barche da diporto in base all’iscrizione in bilancio, su il SOLE24ORE del 23.03.2022.


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Credito d'imposta e requisito territorialità

In tal senso, i beni oggetto dell’investimento agevolabile devono possedere il requisito della strumentalità nel senso che devono essere impiegabili ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo aziendale; sotto questo profilo non sono agevolabili i beni merce ed i materiali di consumo, in aggiunta ai beni che per presunzione normativa (anche se classificabili tra le Immobilizzazioni materiali) non sono prettamente strumentali, quali ad esempio telefoni ed autovetture.

In ogni caso, la strumentalità è sempre da valutare non in astratto, ma anche con riferimento all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

Infatti, in merito al concetto di “beni strumentali utilizzati nell'attività propria dell'impresa”, l’Amministrazione finanziaria con le circolari n. 37/E del 13.02.1997 e n. 48/E del 10.02.1998, ha chiarito che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano, per esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

In linea con tale ricostruzione, l’attuale disciplina fiscale ammette la deducibilità integrale solamente per i costi[3] relativi ai veicoli considerati “strumentali” all’attività d’impresa esercitata.

A quest’ultimo riguardo, tuttavia, è opportuno sottolineare come nonostante le modifiche operate dal D.L. n. 81/2007, l’Agenzia delle entrate continua interpretare in maniera restrittiva il concetto della “strumentalità” dei veicoli all’attività d’impresa, infatti ritiene che:

Fatte tali premesse, appare chiaro come l’imbarcazione da diporto, acquisita da parte di una società allo scopo di destinarla esclusivamente a finalità di noleggio, non possa che rappresentare, inequivocabilmente, un bene strumentale per l’attività produttiva (condizione questa riportata anche sulle licenze di navigazione, nello spazio riservato alle annotazioni per le unità impiegate in attività di noleggio), costituendo, infatti, il bene strumentale prioritario senza il quale l'attività non può essere esercitata; non può essere solo un bene "residuale" o "complementare" rispetto agli altri cespiti aziendali.

Questo, ovviamente, solo in presenza della diretta correlazione tra l’investimento e l’attività esercitata, da realizzarsi anche con le necessarie modifiche statutarie, ove deve essere previsto l’esercizio di un’attività inerente all’acquisizione di imbarcazioni, già all’atto della richiesta dell’investimento e non in una fase successiva[6].

Come detto, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 99, della Legge n. 208/2015 – nel precisare la portata applicativa del precedente comma 98 – stabiliscono che l’agevolazione in esame spetta per i beni strumentali nuovi qualificabili a titolo di investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie.

È emersa, dunque, la necessità di approfondire l’esatta qualificazione e contabilizzazione a fini del bilancio civilistico, dell’imbarcazione da diporto acquisita da società operanti nel settore del noleggio, nell’ambito degli investimenti finalizzati all’ottenimento del credito di imposta in esame.

[3] In particolare, si tratta dei costi relativi: i) alle quote di ammortamento; ii) ai canoni di leasing e/o noleggio; iii) a tutti gli altri costi relativi al veicolo (a titolo esemplificativo: carburanti e lubrificanti, assicurazioni, bolli).

[4] In questo senso, tra le altre, si vedano le circolari: 19 gennaio 2007 n. 1/E; 16 febbraio 2007 n. 11/E; 23 marzo 2007 n. 59/E, e le risoluzioni 27 luglio 2007 n. 190/E e 22 agosto 2007, n. 231/E.

[5] Circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E e risoluzione 27 luglio 2007, n. 190/E.

[6] Sul punto si richiama la sentenza n. 117 depositata il 27 aprile 2017, della Commissione Tributaria Regionale Cagliari, Sez. n. 8, riguardante un caso di richiesta di un credito di imposta ex art. 8, Legge n. 388/2000 da parte di una società che all’atto della richiesta svolgeva solamente attività prive di inerenza strumentale con l’imbarcazione acquistata.

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Charter nautico: indicazioni in bilancio dei beni strumentali

A seguito di una specifica richiesta[7] tesa a chiarire se l’unità da diporto acquisita ed esclusivamente utilizzata (quale bene strumentale senza il quale l’attività di impresa non possa svilupparsi) da parte di società operanti nel settore del charter nautico (codice Ateco 77.21.02), sulla scorta delle previsioni contenute nel principio contabile OIC 16, dovesse essere classificata tra gli “impianti, macchinari e attrezzature varie” (di cui alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’Attivo dello Stato Patrimoniale), oppure tra gli “Altri beni” di cui alla voce B.II.4, con la newsletter di maggio 2022, l’OIC ha chiarito che il principio contabile nazionale OIC 16 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali e che la circostanza che l’OIC non abbia riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che ricorrendone le condizioni, gli amministratori li possano includerle nella voce BII 2 o BII 3.

In seguito ai chiarimenti forniti dall'OIC, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 32/E del 21.09.2022, ha inteso fornire specifici chiarimenti finalizzati, in un'ottica di trasparenza e corretta applicazione delle norme, a consentire, da parte dei dipendenti uffici, il riesame di eventuali atti già emessi, anche già pendenti in contenzioso.

Nel merito, l'Agenzia delle entrate (cfr. par. 2.3. della circolare, richiamando quanto precisato con le precedenti note di prassi nn. 38/E del 2008 e 34/E del 2016, e preso atto del parere fornito dall'OIC di cui si è discusso in precedenza, ha chiarito che le imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci BII2 e BII3 dello Stato Patrimoniale, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali (in quanto beni strumentali) per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti normativi, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta in parola [8] [9].

[7] Avanzata da uno degli stessi autori.

[8] La pronuncia, infatti, tenuto conto del disconoscimento operato da alcuni uffici fiscali nella considerazione che le imbarcazioni sarebbero classificabili tra gli “Altri beni” di cui alla voce B.II.4, ha affermato che: i) nei casi in cui la società si trovi nella condizione di poter presentare il bilancio in forma abbreviata o sintetica, è sufficiente una classificazione atecnica con la verifica se i beni sono strumentali all’attività d’impresa (cfr. circolari nn. 25/364695 del 1979 e 48/E del 1998) e considerabili quali impianti o attrezzature vista la specificità dell’attività svolta; ii) se l’attività tipica dell’impresa che effettua l’investimento è il noleggio di barche con o senza equipaggio, esso è agevolabile poiché il bene strumentale diventa un’attrezzatura industriale fondamentale per lo svolgimento dell’attività d’impresa da iscrivere alla voce B.II.3; iii) in detti casi, il bene strumentale è a tutti gli effetti un’attrezzatura fondamentale per lo svolgimento dell’attività d’impresa e che nessuna base tecnica e/o giuridica sussiste al principio che debbano catalogarsi contabilmente tra gli “Altri beni” i cespiti acquisiti che qualificano l‘attività svolta e senza i quali l’attività non potrebbe avere luogo.

[9] Nel contesto in via di ricostruzione, oltre ai chiarimenti forniti dall'OIC, ha assunto importanza la  sancito nella recente sentenza n. 1170/2022, depositata il 16.05.2022, dalla Commissione tributaria provinciale di Messina che prende posizione in ordine alla corretta classificazione in bilancio delle imbarcazioni da diporto acquisite e utilizzate da parte di società operanti nella locazione/noleggio, confermando la spettanza del credito di imposta per gli investimenti operati nel Mezzogiorno ex art. 1, commi 98 e ss., Legge n. 208/2015.

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Credito imposta charter nautico: struttura produttiva

Altro punto centrale della disciplina in esame è rappresentato dalla corretta definizione del concetto di “struttura produttiva”, cui il Legislatore fa riferimento allo scopo di poter legittimamente fruire dell’agevolazione in discorso. Con tale definizione (in linea con quanto indicato nelle circolari nn. 34/E del 2016 e 38/E del 2008 e nella risoluzione n. 222/E del 2009) s’intende ogni singola unità locale o stabilimento situato nei territori assistiti, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di:

Conseguentemente, data la particolare caratteristica di amovibilità dell’imbarcazione, al fine di rientrare nel perimetro agevolativo in esame, vi è la necessità di assicurare, nel territorio della Regione assistita, un autonomo centro d’imputazione di costi da cui scaturiscano correlati ricavi ottenuti dall’esercizio dell’attività di noleggio dell’imbarcazione da diporto.

Tale condizione, peraltro, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate (cfr., in particolare la risoluzione n. 118/E del 2016, la risoluzione n. 9/E del 2002, la risposta a Interpello n. 252/2020, ma anche la recente circolare n. 32/E del 2022), permane indipendentemente dalle specifiche caratteristiche dell’imbarcazione che, per sua natura, è soggetta a spostamenti continui anche al di fuori del territorio agevolato, ma che comunque, considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra la stessa e l’attività esercitata in sede agevolata, contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, indipendentemente dal luogo in cui essa si trovi a causa degli spostamenti[10].

Nella citata circolare n. 32/E del 2022, infine, assumono rilievo le precisazioni riferite alla circostanza che: i) occorrerebbe operare una netta distinzione fra il contratto di noleggio[11] ed altre figure contrattuali, quale, in primis, il contratto di locazione di cose mobili che, a differenza del primo, comporta il trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore, il quale si assume ogni rischio e onere connesso con la navigazione; ii) ai fini dell'ammissibilità degli investimenti, rileva l'utilizzazione dei beni nell'ambito della struttura produttiva dell'impresa beneficiaria non potranno comunque essere oggetto di agevolazione i beni destinati alla locazione onerosa di cose mobili; iii) quindi, al di là del nomen juris utilizzato, occorre pertanto verificare la corretta qualificazione del rapporto che si instaura in concreto tra la società proprietaria del bene ed il soggetto utilizzatore dello stesso al fine di escludere dal perimetro della agevolazione gli investimenti relativi ad attività che si inquadrano nell’ambito dei contratti di locazione di cose mobili, dovendosi considerare, in questi casi, ceduto il godimento dei beni e, quindi, non soddisfatto il vincolo di destinazione prescritto dalla norma agevolativa.

Nel verificare – come suggerisce la stessa circolare n. 32/2022 – la corretta qualificazione del rapporto che si instaura in concreto tra la società proprietaria del bene ed il soggetto utilizzatore, emerge, tuttavia, come la specificità del settore della nautica da diporto impedisca l’assimilazione operata dall’Amministrazione finanziaria tra noleggio/locazione di imbarcazioni e il noleggio/locazione di cose mobili, fondata sul richiamo operato alla risoluzione n. 332/E del 2002.

Nel caso dell’unità da diporto, infatti, a differenza dell’ipotesi delle macchine fotocopiatrici cui fa riferimento la citata risoluzione n. 332/E, a prescindere dal nomen iuris dell’accordo contrattuale stipulato tra le parti (locazione/noleggio), non vi è mai un totale spossessamento di responsabilità da parte del soggetto proprietario/armatore[12].

Conclusivamente, sul piano logico-sistematico, tenuto conto anche di altre questioni normative che connotato il settore della nautica[13], è possibile affermare che, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti, con particolare riguardo alla presenza di quegli elementi che dimensionano l’esistenza di una “struttura produttiva” in territorio agevolato, non sia di impedimento ai fini della fruizione del beneficio in parola la circostanza che la messa a disposizione dell’utilizzatore finale dell’imbarcazione avvenga con contratti di noleggio o locazione.


[10] In linea, infine, con le statuizioni compendiate nelle risposte a Interpello nn. 68 e 69 del 2022, le unità dedicate all’attività, ubicate nel territorio assistito, devono essere "parte integrante" del medesimo processo produttivo così come definito dalla disciplina e dalla prassi di riferimento sopra esaminata con la conseguenza che le stesse non possono svolgere mere funzioni tecniche e/o di coordinamento.

[11] Il contratto di noleggio di imbarcazioni per attività di diporto, come noto, prevede la messa a disposizione del noleggiatore dell'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo («da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio»), costituendo per il noleggiante la destinazione di beni propri all’utilizzo di terzi.

[12] Ai sensi dell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 171/2005, armatore dell’imbarcazione è generalmente il proprietario della stessa e né il contratto di noleggio, né quello di locazione da diporto importano automaticamente il trasferimento in capo all’utilizzatore della qualifica di armatore.

[13] Cfr. NAPOLI G., IL FUTURO DELLA NAUTICA, su il SOLE24ORE del 2.08.2022.

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