Speciale Pubblicato il 07/01/2024

Tempo di lettura: 6 minuti

Regime forfettario: le novità per il 2024

di Redazione Fisco e Tasse

Il regime Forfettario è un regime sostitutivo della tassazione IRPEF che prevede vantaggi e limiti fiscali per i titolari di partita IVA. Come funziona e a cosa prestare attenzione



Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione, che nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

I soggetti in regime forfettario sono tassati con una imposta sostitutiva dell'IRPEF, di seguito i dettagli.

Attenzione al fatto che, con la Circolare n 32 del 5 dicembre 2023 le Entrate hanno fornito importanti chiarimenti sul regime in oggetto, si rimanda alla sua integrale lettura.

Ti consigliamo: 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Regime forfettario: cause di cessazione

Attenzione al fatto che, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

Ti consigliamo: 

Regime forfettario: cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario i seguenti soggetti:

Ti consigliamo: 

Regime forfettario: come è tassato

Abbiamo evidenziato che, chi adotta il regime forfetario applica una tassazione sostitutiva dell'IRPEF.

Nel dettaglio il soggetto determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (Varia al variare del codice ATECO)

Scarica qui la tabella di riferimenti (Allegato 2 alla alla legge n. 145/2018).

In particolare, dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).

Ipotesi 1: 
I ricavi e compensi relativi ad un’attività di ristorazione corrispondono ad euro 55.000,00.
Il coefficiente di redditività del settore di appartenenza è del 40%
Reddito imponibile: 55.000 x 40%= 22.200
Contributi previdenziali obbligatori: 5.800,00 euro da dedurre dal reddito lordo.
Il reddito imponibile - contributi previdenziali: 23.200 - 5.800 = 17.400,00
Reddito netto Tassazione sostitutiva al 15 per cento: 2.610,00 euro
Quindi su 58.000,00 euro di ricavi e compensi il contribuente dovrà versare 5.800,00 euro di contributi e 2.610,00 euro di imposta sostitutiva.

Attenzione al fatto che, nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Ti consigliamo: 

Regime forfettario: nuove attività

Una ulteriore agevolazione spetta alle nuove attività.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti quali:

Ti consigliamo: 

IVA e regime forfettario: le agevolazioni

Come chiarito anche recentemente  dalla Circolare n  32 del 5 dicembre 2023, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:

È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti

liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge; 

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, si ricorda che l’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha abrogato la parte dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l’obbligo di emettere fattura elettronica: 

Ti consigliamo: 



TAG: Regime forfettario 2024