Speciale Pubblicato il 21/10/2022

Tempo di lettura: 7 minuti

Riforma processo tributario 2022: guida alle novità

di Redazione Fisco e Tasse

Riforma della Giustizia tributaria: pubblicata la Legge in Gazzetta. Ecco a cosa prestare attenzione



Nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022 è stata pubblicata la Legge 130/2022, di riforma della giustizia tributaria, che interviene sui testi normativi di riferimento in tale ambito (i D.Lgs 545/1992 e 546/1992). 

Sono state in particolare introdotte novità sia per quanto riguarda l’apparato di tale giurisdizione – commissioni giudicanti e magistrati tributari, che potranno assumere in taluni casi anche la “veste monocratica” – sia con riferimento alle norme che ne regolano il funzionamento, in molteplici aspetti di interesse – udienze in videoconferenza, onere della prova e possibilità di prova testimoniale eccetera – (re)introducendo anche, in alcune ipotesi specificamente disciplinate, la possibilità di definire le controversi pendenti in Cassazione.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 239 del 13.09.2022 Riforma del processo tributario: panoramica delle nuove norme disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse
Sullo stesso argomento segnaliamo Riforma giustizia e processo tributario (eBook 2022)

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Premessa

Con la Legge 130/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01.09.2022, è stata approvata la riforma della giustizia tributaria, con la quale vengono introdotte nuove norme che riguardano sia le regole del processo in materia fiscale (disposizioni su onere della prova, prova testimoniale in forma scritta eccetera), sia l’apparato giudiziario tributario (nuove previsioni su denominazione e reclutamento dei giudici tributari, limiti massimi di età[1] eccetera).

Il legislatore è intervenuto in particolare sui due testi normativi che regolano l’ambito della giustizia fiscale, ossia:

La riforma ha applicazione in maniera temporalmente cadenzata – come si vedrà riportato nella tabella finale di riepilogo – motivo per cui non tutte le novità decorrono dalla data di entrata in vigore della riforma, ossia il 16.09.2022[4].

Si vedranno quindi in seguito le principali modifiche in tema di contenzioso tributario che sono state apportate dalla Legge 130/2022, rimandando a future trattazioni per l’approfondimento di specifici temi.

[1] che si vedrà vengono modificati nel corso del tempo, rimanendo poi stabili fino al 2027.

[2]Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”.

[3]Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

[4] 15 giorni dopo la pubblicazione del testo normativo in Gazzetta Ufficiale.

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Modifica denominazione organi giudicanti

Viene in primo luogo modificata la denominazione dei collegi chiamati a decidere sulle controversie in materia fiscale, come segue:

NUOVA DENOMINAZIONE

VECCHIA DENOMINAZIONE

Corte di giustizia tributaria di primo grado

Commissioni tributarie provinciali – CTP

Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Commissioni tributarie regionali – CTR

Il nuovo nome delle Commissioni tributarie si intende sostituito in tutte le disposizioni che richiamano la precedente dicitura (CTP/CTR in primo e secondo grado rispettivamente). 

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Procedura di reclutamento dei magistrati tributari, requisiti soggettivi e concorso

Gli organi giudicanti saranno composti da magistrati tributari, nominati presso le corti di giustizia tributaria viste in precedenza e presenti nel ruolo  unico nazionale[1] alla data del 01.01.2022.

Possono in particolare assumere l’incarico di presidente di sezione i magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, mentre la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami[2], per il quale sarà attivata la procedura di reclutamento, e che consta nelle seguenti due prove:

 

 

prova scritta

con prevalente funzione di verifica della capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti su

  • diritto tributario, 
  • diritto civile o commerciale

nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario

 

 

 

 

 

 

prova orale

che verte su

  •  diritto tributario e diritto processuale tributario;
  • diritto civile e diritto processuale civile;
  • diritto penale;
  • diritto costituzionale e diritto amministrativo;
  • diritto commerciale e fallimentare;
  • diritto dell’Unione europea;
  • diritto internazionale pubblico e privato;
  • contabilità aziendale e bilancio;
  • elementi di informatica giuridica;
  • colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al con- corso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco

 

Al concorso per esami sono ammessi i laureati in:

È poi necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti per i candidati:

Il concorso per esami si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale è bandito, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate[5].

[1] di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

[2] bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo.

[3] classe LM-56.

[4] classe LM-77.

[5] ai sensi del D.Lgs 19/2012.

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Giudice monocratico

Vengono previste talune ipotesi nelle quali i ricorsi depositati presso le Commissioni vengono assegnati alla neo-introdotta figura del giudice monocratico (solamente per il primo grado di giudizio quindi), in particolare per le controversie di valore fino a 3.000 euro, con esclusione di quelle di valore indeterminabile. Giudice monocratico che – al pari del giudice in composizione collegiale – nel caso in cui rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono, in particolare, in composizione monocratica. 

A tal fine, per valore della lite si intende quello dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; diversamente, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime[1]. Si tiene comunque conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di  perdita.

Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano comunque, in quanto applicabili e ove non derogate specificamente, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

[1] art. 12, comma 2 del D.Lgs 546/1992.

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Sospensione atto impugnato

Con riguarda alla sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato[1] viene stabilito il termine di 30 giorni, a partire dalla presentazione della relativa istanza, entro il quale il Presidente fissa la trattazione della istanza di sospensione – la quale non potrà comunque coincidere con la trattazione dell’udienza di merito per la controversia. Successivamente, la data della trattazione sarà essere comunicata dalla segreteria alle parti almeno 5 giorni liberi prima (mentre in precedenza erano 10 giorni prima).

Viene al contempo rimosso il termine di 180 giorni, dalla data di presentazione dell’istanza di trattazione, entro il quale il giudice doveva pronunciarsi sull’istanza di sospensione.

[1] art. 47 del D.Lgs 546/1992.

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TAG: Le Riforme del Governo Draghi