Speciale Pubblicato il 14/06/2022

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Processo tributario: i dubbi sulla nuova prova testimoniale

di Mogorovich Dott. Sergio

Processo tributario: regola di esclusione del giuramento e prova testimoniale



La bozza di riforma del processo tributario ribadisce la regola di esclusione del giuramento. Tuttavia, apre la strada, seppure timidamente ma con aspetto sostanziale, alla prova testimoniale.

L’apertura, però, ha un oggetto limitato poiché la prova testimoniale può essere ammessa soltanto qualora “sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso” e “su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

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Processo tributario: le novità sulla prova testimoniale

L’attuale testo dell’art. 76, comma 4, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, escludendo la prova testimoniale non garantisce il principio di parità delle parti processuali.

La proposta, sia pure timidamente, cerca di ovviare al divieto con una soluzione innovativa, seppure criticabile ma importante.

Anche senza l’accordo delle parti, la Commissione tributaria può ammettere la prova testimoniale e seppure in forma scritta e soltanto con le forme previste dall’art. 257-bis del codice di procedura civile. 

Vige il vincolo limitativo: la pretesa tributaria deve essere “fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso” ma soltanto ”su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

La prova testimoniale non è liberamente utilizzabile: su accordo delle parti, la commissione, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può decidere di disporre l’assunzione della deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto le risposte sui quesiti sui quali deve essere interrogato, entro un termine prefissato (art. 257-bis, primo comma c.p.c.)

La deposizione, quindi, non è libera ma il provvedimento adottato impone alla parte che ha inoltrato la richiesta di predisporre il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e di notificare l’atto al testimone.

Anche la risposta del testimone deve essere conforme a precisi vincoli, non essendo ammessa una risposta di tipo libero. Pertanto il testimone: 

Se il testimone si avvale della facoltà di  astenersi, di cui all’art. 249 c.p.c., ha l’obbligo di compilare il modello e di indicare le complete generalità e i motivi per i quali si astiene.

L’inosservanza dell’obbligo di spedizione o consegna delle risposte scritte entro il termine assegnato può comportare la condanna al pagamento della pena pecuniaria di cui all’art. 255, primo comma, cioè di importo non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000.

L’innovazione, però, a causa della macchinosità della procedura non sembra suscitare entusiasmo per le parti, soprattutto per il contribuente A ciò si aggiungono i tempi tecnici: se il legislatore cerca di accelerare i tempi per la conclusione delle cause tributarie, la prassi, invece, porterà ad un loro allungamento.

Anche il perimetro della testimonianza rappresenta una limitazione non indifferente poiché ha per oggetto soltanto i verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, ma soltanto su circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Siccome l’accertamento è fondato sul verbale che viene redatto e attestato da funzionari civili o dalla Guardia di finanza, la prova testimoniale potrebbe essere esclusa se l’atto impositivo è privo del presupposto del processo verbale di constatazione e ovvero se nel verbale di constatazione sono indicate anche valutazioni (ad es., il valore delle rimanenze, l’utilizzazione di coefficienti di ricarico applicati al costo della merce, ecc.).

E’ necessario, quindi, che nella stesura definitiva il legislatore intervenga per chiarire la problematica.

Va considerata anche la posizione delicata del testimone che, presumibilmente, verrà coinvolto nel processo tributario da parte del contribuente per confutare le risultanze del processo verbale di constatazione, ma “soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”. 

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