Speciale Pubblicato il 19/01/2022

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Legge europea: le novità su lavoro, tirocini e professioni

Pubblicata la legge di delegazione europea nei primi articoli: non discriminazione riconoscimento qualifiche professionali, tirocini all'estero



 La legge "europea" n. 238 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il  17 gennaio 2022 . Si tratta di norme di recepimento della normativa comunitaria e di adeguamento  per sanare  procedure di infrazione su aspetti delle leggi italiane che si discostavano dalle direttive UE.

Nei primi articoli sono contenute disposizioni in tema di diritto dei lavoratori alla non discriminazione , di prestazioni sociali a cittadini extracomunitari,  di  riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali , di validita dei tirocini svolti all'estero.

Vediamo nei paragrafi che seguono maggiori dettagli.


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Legge europea e libera circolazione dei lavoratori

L’articolo 1 interviene  sulla normativa vigente (dlgs 216 2003 )  per contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori  recependo la direttiva n. 2014/54/UE1 sull'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità.

Si prevede anche l'integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR

Prestazioni sociali a cittadini di paesi terzi

Articolo 2 (Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. L'articolo intende sanare con la  rivisitazione  della normativa  vigente  una procedura d'infrazione (2019/2100) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di disposizione della direttiva 2011/98/UE .

Le misure intendono arrivare a  una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro

Secondo la commissione, infatti, l'attuale Testo unico dell'immigrazione  con l'articolo 41, in tema di  assistenza sociale" non ha recepito adeguamente i principi comunitari in quanto  la normativa europea  non richiede una  durata minima del soggiorno a i fini delle prestazioni di " sicurezza sociale" Quindi vengono previste le modifiche che   seguono :

  i titolari di permesso unico lavoro; 

 i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i quali svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 

 i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

In sostanza  ai fini della fruizione delle prestazioni familiari sono ora equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi. Danotare che il Dlgs 230/2021 sull' assegno unico universale per i figli  ha previsto tra i requisiti il possesso da parte del cittadino extracomunitario del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno), ovvero del permesso unico di lavoro per periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca per un periodo superiore a 6 mesi.


Articolo 4, riconoscimento delle qualifiche professionali e tirocini

L’articolo 4 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Come specificato nella relazione illustrativa, le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295.

Con le novità si intende:

Inoltre modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007, al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso e prevede  che:



Riconoscimento professioni sanitarie

L’articolo 4, al comma 1, lett. g), h) e i), apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della normativa comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento:

Viene  inserita l’attività professionale di ostetrica (unica mancante) tra quelle indicate dalla norma che hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell’attività di almeno tre anni. In tal modo si garantisce il corretto recepimento dell’articolo 23 della “direttiva qualifiche”, secondo il quale anche chi esercita la professione di ostetrica, al pari delle altre professioni sopra menzionate, possa avvalersi del “regime dei diritti acquisiti”.

Sulla denominazione di medico specialista (comma 1, lettera h)) si modifica  il decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando, che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del medesimo D.Lgs. 206.

Viene inoltre inserito il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento,  il contenuto del paragrafo 3 dell’articolo 25 della “Direttiva qualifiche”, specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.Lgs. 368/1999.

L’articolo 4, al comma 1, lett. g), h) e i), apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della normativa comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento, rispettivamente, all’attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

inserendo all’articolo 32, comma 1, l’attività professionale di ostetrica (unica mancante) tra quelle indicate dalla norma relative a medico con formazione di medico di base e di medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista, che hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, in base al quale può avvenire il riconoscimento automatico della professione, in virtù di un pregresso esercizio dell’attività di almeno tre anni.

In tal modo si garantirebbe il corretto recepimento dell’articolo 23 della “direttiva qualifiche”, secondo il quale anche chi esercita la professione di ostetrica, al pari delle altre professioni sopra menzionate, possa avvalersi del “regime dei diritti acquisiti”.

Denominazione di medico specialista (comma 1, lettera h))

La lettera h) modifica l’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la formazione medica specialistica e la denominazione di medico specialista, specificando, che tale formazione comporta la partecipazione del personale medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione, per tutte le specializzazioni indicate nell’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del medesimo D.Lgs. 206.

Viene inoltre inserito il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 dell’articolo 25 della “Direttiva qualifiche”, specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.Lgs. 368/1999.



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