Speciale Pubblicato il 14/01/2022

Tempo di lettura: 4 minuti

Furti in condominio e ponteggi: responsabilità dell'impresa appaltatrice?

di Dott. Giuseppe Bordolli

Il furto in appartamento attraverso le impalcature per ristrutturazione del condominio è responsabilità dell'imprenditore che fa i lavori? Il parere della Cassazione



Molto spesso quando si verifica un furto nell’abitazione di un condomino durante l’esecuzione di opere innovative (si pensi, ad esempio, all’installazione di un cappotto termico) o lavori manutenzione straordinaria del caseggiato (ad esempio il rifacimento della facciata), il derubato erroneamente ritiene che, automaticamente, ricorra una responsabilità concorrente dell’impresa per il solo fatto di aver installato il ponteggio. 

Non si può escludere, però, che nella commissione dell’illecito il malfattore venga agevolato da una serie di circostanze le quali, ancorché si verifichino a seguito di azioni o condotte assolutamente irrilevanti sotto l’aspetto penale, possono però concorrere a delineare una corresponsabilità civile dei loro autori. In ogni caso non si può escludere anche la responsabilità del condominio.

Vediamo il parere della giurisprudenza sul tema.

L'articolo continua dopo la pubblicità

La responsabilità dell’impresa

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in caso di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2043 c.c., allorché sia riscontrata l’omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi. 

La responsabilità dell’impresa è inevitabile qualora quest’ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno (Cass. civ., sez. III, 10/01/2011, n. 292)

. Il derubato, però, ha l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c., cioè deve dimostrare che l’impresa ha omesso di predisporre quelle doverose cautele volte ad evitare l’utilizzo anomalo dei ponteggi.

In ogni caso il derubato deve provare il danno. A tale proposito l'elenco degli oggetti mancanti allegati alla denuncia - in assenza di ulteriori elementi istruttori - rappresenta solo un mero atto di parte e non è idoneo a far ottenere la condanna al risarcimento della ditta e/o del condominio. 

Non è possibile, però, ritenere responsabile del furto l’impresa se il cantiere è munito di rete di protezione elettrosaldata, di rete di plastica, di porte serrate con lucchetto alla fine della giornata lavorativa, d’impianto d’illuminazione sia diurno sia notturno

Se l'appaltatore riesce a provare di aver adottato le cautele di cui sopra, il fatto doloso del terzo che si sia introdotto tramite i suoi ponteggi ed abbia realizzato un furto non gli sarà ascrivibil

La responsabilità del condominio

La giurisprudenza ha sancito espressamente che - ove siano state trascurate dall'impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature - è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso l'obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. civ., sez. III, 17/03/2009, n. 6435); di conseguenza se l'assemblea delibera sulla scelta della ditta appaltatrice, sarà bene verificare che la stessa adotti ogni precauzione necessaria, in altre parole è necessario che l'amministratore solleciti l'impresa a dotare il cantiere di adeguate difese per impedire l'accesso ai ponteggi (senza contare l'importanza di dotarsi di una specifica polizza assicurativa che garantisca dal rischio che, attraverso i ponteggi, dei ladri possano introdursi negli appartamenti). Utile è anche inserire una specifica clausola nel contratto di appalto che imponga all'appaltatore l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi e addossi allo stesso ogni conseguente responsabilità.

 Tale clausola a discarico della responsabilità è vincolante ed efficace nei rapporti fra le parti del contratto di appalto (cioè tra il condominio e l'appaltatore), ed ha indubbiamente l'effetto di consentire al committente - condominio di rivalersi sull'appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui.

La stessa pattuizione a discarico, però, non è opponibile ai terzi-derubati (art. 1372 c.c., comma 2) e non vale ad esonerare il condominio dall'obbligo di rispondere nei loro confronti.

La responsabilità del derubato

Un’altra ipotesi da prendere in considerazione, ancorché in via residuale, è quella in cui sia la stessa vittima, con la propria incuria e/o distrazione, ad agevolare l’opera di chi intenda derubarla.

Infatti, se la vittima del furto ha favorito l’azione dei ladri, questi ne sarà tenuto a rispondere nella misura che verrà stabilita dall’Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, verrà proporzionalmente ridotto l’ammontare del complessivo risarcimento economico spettante.

 



TAG: Il condominio 2024