Speciale Pubblicato il 17/01/2022

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Il patent box dopo il Decreto Fisco Lavoro e la Legge di Bilancio 2022

di Redazione Fisco e Tasse

Patent box: come cambia e a chi è rivolto. Una sintesi delle novità previste dal Decreto Fisco lavoro modificate ulteriormente dalla Legge di Bilancio 2022



Il Decreto Fiscale (scarica qui il testo) ha previsto una semplificazione per la disciplina del patent box

I sintesi si passa dalla parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali a un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per questi beni. 

Con il nuovo meccanismo è prevista una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e una complessiva semplificazione.

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)) è intervenuta ulteriormente modificando l’art. 6 del D.L. n. 145/2021, confermando la “Super deduzione” dei costi per ricerca e sviluppo, incrementandone l’entità dal 90% al 110%, ma escludendo, dai beni immateriali agevolabili, gli investimenti in marchi e nel know-how. 

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Cambia la disciplina del patent box

Con il Decreto Fisco lavoro vengono abrogate le norme istitutive (art. 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014 e art. 4, Dl 34/2019) dello sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d’impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività e da ora in poi, anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall’imponibile complessivo, si potrà applicare a quei costi una maggiorazione del 90 per cento aumentata dalla Legge di Bilancio 2022 al 110%.

La nuova disciplina si applica su opzione. L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile (comma 1) ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’IRAP (comma 5).

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Patent box: requisito della residenza e spese ammesse

Operativamente la nuova versione dell’agevolazione riguarda i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai titolari di reddito d'impresa. 

Come previsto dal comma 2, i titolari del reddito d’impresa possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 

Per i soggetti che possono accedere al nuovo regime , ai fini delle imposte sui redditi sono maggiorati del 110% per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali quali

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che i beni in questione siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. 

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

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Patent box: ricerca con soggetti esterni

Viene poi stabilito  che le nuove disposizioni si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con: 

La disposizione ripropone norme già contenute nei commi 41 e comma 42-bis della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) in riferimento al patent box.

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Patent box: maggiorazione in dichiarazione

Il nuovo regime, come espressamente dichiarato nella relazione del governo, ha l’obbiettivo di rendere più semplice l’accesso alle agevolazioni. Si stabilisce quindi (comma 6) la possibilità di beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali semplicemente compilando degli appositi modelli di documentazione con le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione. 

In sostanza con la nuova versione della disciplina agevolativa si consente di liquidare autonomamente il beneficio rinviando il confronto con l'Amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo.

Viene così proposta come unica disposizione applicabile in maniera facoltativa per il previgente patent box quando era possibile scegliere la dichiarazione diretta in alternativa al ruling, ossia all’autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Al fine di garantire certezza agli operatori, poi, si prevede che in caso di rettifica della maggiorazione la sanzione per infedele dichiarazione (dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, secondo l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 471/1997) non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della maggiorazione, documentazione da predisporre anche in questo caso sulla base del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

Il contribuente che detiene la documentazione prevista ne deve dare comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, invece, in caso di rettifica della maggiorazione la sanzione per infedele dichiarazione diviene applicabile. Come previsto dal comma 7 sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a dettare tutte le disposizioni attuative delle nuove disposizioni. Queste comunque (comma 8) si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre, ossia dalla data dell'entrata in vigore del decreto. 

Va sottolineato che la previsione del comma 9 che stabiliva l'incompatibilità del nuovo regime con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato abolito dalla legge di Bilancio 2022.

La “Legge di bilancio 2022” ha infatti, abrogato il comma 9 dell’art. 6 del D.L. 146/2021 che impediva la cumulabilità del nuovo incentivo con la fruizione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

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Opzione già effettuata per il patent box: i casi di esclusione

Il comma 10 contiene l’abrogazione delle precedenti norme relative al patent box (commi da 37 a 45 art. 1 legge 190/2019 e art. 4 Dl 34/2019). La norma consente però ai contribuenti che avessero già esercitato l’opzione per il regime abrogato in data antecedente di scegliere se mantenere il vecchio regime o aderire al nuovo. In sostanza la norma non impone ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo.

Necessario anche in questo caso esercitare l’opzione previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 

Possono esercitare la stessa opzione anche i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling ai fini del patent box, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto, ma che non hanno ancora siglato l’accordo in questione. 

Necessario per questo comunicare, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo. 

Sono invece esclusi dalla possibilità di opzione i contribuenti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling, o di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate. 

Esclusi anche i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di di autoliquidazione del patent box. 

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