Speciale Pubblicato il 03/02/2021

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Bilancio 2020: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

di Morandi dott. Giulio

Le verifiche sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni svolte dal professionista nella redazione del bilancio di un “cliente esterno”



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Questo articolo è stato estratto dal libro "Redigere il bilancio: strumenti e check list - Operazioni di controllo e verifica per la redazione del bilancio del "cliente esterno"di Giulio Morandi edito da Maggioli editore nel mese di gennaio 2021.

check-list

N
 B - STATO PATRIMONIALEESITO
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Per i titoli detenuti dall’impresa è stata verificata l’eventuale necessità di svalutazioni o ripristini di valore e sono state rilevate le plusvalenze, minusvalenze, i proventi e gli oneri di negoziazione.

Si è tenuto conto della possibilità concessa per il 2019 ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in considerazione della turbolenza dei mercati, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto se successivo, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole (art. 20-quater d.l. 119/2018, applicabile al 2019 ai sensi dell’art. 1 del d.m. 15 luglio 2019).

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Gli strumenti finanziari derivati con saldo attivo sono iscritti, come previsto dall’OIC 32, nell’attivo circolante o fra le immobilizzazioni in funzione della posta a cui lo strumento finanziario è collegato. Le micro-imprese sono esonerate dalla contabilizzazione in esame.
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Il cash pooling è iscritto in specifica voce aggiuntiva “C.III.7 – Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con l’indicazione della controparte (da controllata o da controllante), conformemente all’OIC 14, sussistendo i requisiti richiesti di esigibilità a breve (in caso contrario l’iscrizione è tra le immobilizzazioni finanziarie).

Partecipazioni e titoli

Le partecipazioni e i titoli di debito sono trattati rispettivamente nell’ambito dei principi conta­bili OIC 20 e OIC 21 e possono essere classificati nelle immobilizzazioni finanziarie o nelle at­tività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

La classificazione contabile varia in funzione del fatto che l’investimento sia, o meno, effet­tuato con la destinazione di rimanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa.

Si rinvia a quanto esposto nell’ambito del capitolo dedicato alle immobilizzazioni finanziarie nel quale si è trattato in modo organico delle differenti classificazioni contabili, delle regole di valutazione civilistica e delle implicazioni fiscali.

Strumenti finanziari derivati con saldo attivo

Il saldo attivo che emerge dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati, può essere classificato tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante

 

Il principio OIC 32 – Strumen­ti finanziari derivati - fornisce una definizione di derivato come quello strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti caratteristiche: 

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per operazioni speculative o per ope­razioni di copertura. Ai fini della rappresentazione di bilancio non è sufficiente valutare la de­stinazione dello strumento alla copertura o meno dei rischi. Per qualificare un derivato co­me “derivato di copertura” occorre che sussistano determinati requisiti il cui accertamento prende il nome di “test di efficacia”, tendenti a verificare la vera e propria correlazione esi­stente tra il derivato e il rischio coperto

L’OIC 32, al paragrafo 71, prevede i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle ope­razioni di copertura prevedendo, tra l’altro, anche la necessità che la relazione di copertura risulti da “…una designazione e documentazione formale della relazione, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura”. 

La documentazione deve comprendere l’individuazione dello strumento, la natura del ri­schio coperto, le modalità con le quali la società valuterà il soddisfacimento dei requisiti di efficacia, inclusa l’analisi delle fonti di inefficacia e di come si determina il rapporto di co­pertura. 

Nell’appendice dell’OIC 32 è riportato un esempio di come potrebbe essere formulata la pre­detta documentazione.

Il cash pooling

La principale disposizione introdotta dal nuovo OIC 14, in recepimento del d.lgs. 139/2015, ri­guarda il trattamento contabile da riservare ai crediti e debiti derivanti dalla gestione di teso­reria accentrata (c.d. «cash pooling»). 

Al riguardo, infatti, in primo luogo viene confermata la natura di «credito» o «debito» ver­so la società del gruppo che amministra il cash pooling, rispettivamente per i versamenti nel – ed i prelevamenti dal – c.d. «pool account», anziché la natura di vera e propria disponibili­tà liquida. 

In secondo luogo, viene precisato quali siano i requisiti affinché la posizione attiva di cash pooling debba essere classificata nell’attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie. 

In particolare, viene previsto che il saldo di cash pooling debba essere collocato: 

 

Viene inoltre richiesto che, laddove le condizioni del sistema di tesoreria accentrata non si­ano allineate a quelle normali di mercato, la società ne dia apposita informativa in nota inte­grativa. 

Eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei crediti iscritti a seguito del cash pooling devono es­sere rilevate tra le svalutazioni e rivalutazioni di carattere finanziario nel conto economico. 

Infine, relativamente alla disciplina di prima applicazione del nuovo OIC 14, al par. 27 è sta­ta prevista la modalità di applicazione prospettica, seguendo le previsioni del nuovo OIC 29.



TAG: Il bilancio d'esercizio 2023 Nuovi principi contabili OIC