Speciale Pubblicato il 17/07/2020

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Riforma dello sport e possibili cambiamenti: la figura del professionista

di Dott. Francesco de Nardo , Katia Arrighi , Rendina avv. Paolo

Considerazioni sulle novità normative previste anche per i professionisti sportivi



La Riforma dello sport che porterà a terminare un percorso iniziato nell’ agosto del 2019 con la Legge 8 agosto 2019 n. 86 rubricata “ deleghe al Governo e alle altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione"19G00098) (GU n.191 del 16-8-2019) sta iniziando a prendere forma. Vediamo le principali novità della legge delega con particolare riferimento alle disposizioni in materia di professioni sportive.

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Sport e ragazzi: alcune criticità per attuare le proposte

Analizzando la normativa oggetto di estremo interesse al momento da parte degli operatori sportivi, l’articolo 2 Legge 8 agosto 2019 n. 86  indica una volontà da parte del legislatore di porre attenzione sull' attività sportiva scolastica  nelle scuole di ogni ordine e grado e la concessione della possibilità di costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e le forme previste dal codice del terzo settore. 

La necessità di fare sport e fare praticare sport ai nostri ragazzi è di fondamentale importanza ma la realizzazione e la fattibilità del contenuto di questo articolo potrebbe subire dei rallentamenti dovuti alla necessità di “ contingentare “ l’uso delle palestre scolastiche a causa della necessità di spazi per mantenere nelle scuole il distanziamento sociale necessario a fronteggiare ciò che viene indicata come la seconda ondata del virus che avremo in autunno. 

Lo sport si pratica nelle palestre scolastiche e la preclusione all’uso delle stese potrebbe comportare, per logica, un rallentamento alla realizzazione dei centri sportivi scolastici nella considerazione delle autonomie decisionali da parte dei dirigenti scolastici al riguardo. 

Il titolo sportivo e organi consultivi

Sempre proseguendo nella analisi della normativa gli articoli 3 e 4 contemplano disposizioni relative a: 

Gli Operatori sportivi

Proseguendo nella analisi della normativa si arriva al punto nevralgico e a un nodo mai risolto dell’aspetto relativo al mondo giuslavoristico degli addetti sportivi, considerati operatori sportivi che vivono attraverso lo sport e la cui entità numerica è venuta a galla prepotentemente grazie, o in virtù, o a seguito, del coronavirus. 

Ogni riforma che si rispetti, in ogni ambito, va a toccare anche gli aspetti relativi agli operatori che vi operano, intesi come personale che apporta le proprie competenze e la propria professionità nell’ambito di riferimento. 

Anche la riforma dello sport non ne è immune e i contenuti relativi alle professioni sportive sono contenute nel capo II) della legge negli articoli 5 e 6.

Articolo 5: delega al governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Sul punto il Governo sta lavorando per l’emissione dei decreti legislativi di riordino che devono essere dettati dal perseguimento dei seguenti principi e criteri direttivi dal punto a) al punto n). Nel dettaglio: 

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale; 

Lo sport è importante e migliora la qualità della vita e della salute oltre che essere mezzo di educazione e di sviluppo sociale. Punto che dovrà coincidere con l’impossibilità nel prossimo futuro di utilizzare le palestre scolastiche in molti casi e se lo sport gioca un ruolo cosi fondamentale nella nostra vita quotidiana è naturale conseguenza di questo aspetto che gli operatori operanti nello sport stesso debbano essere formati e professionalmente validi. 

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché' del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e   nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore  dilettantistico  sia   nel settore professionistico; 

Lo sport è importante e lo è anche (e soprattutto) per le persone disabili. Una attenzione normativa sul corretto inquadramento del rapporto di lavoro sportivo anche in questa ottica è doveroso. 

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri   per  la  finanza   pubblica e fermo restando quanto previsto dal  comma  4,  nell'ambito  della specificità di cui alla lettera b) del presente  comma,  della   figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del  direttore   di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente  dalla   natura dilettantistica  o  professionistica  dell’attività   sportiva  svolta,  e    definizione  della   relativa    disciplina   in   materia   assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione  del   relativo fondo di previdenza; 

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la  previsione   di  specifici  adempimenti   e  obblighi informativi da parte delle  società  e   delle  associazioni  sportive con le quali i medesimi svolgono attività; 

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi,  in  particolare dei  giovani   atleti,  al  fine   di  garantire  loro   una  crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed  educativa  nonché'   una preparazione professionale che favorisca l'accesso  all’attività   lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; 

Numerosi sono stati in passato i progetti relativi alla possibilità di inquadramento degli atleti sportivi a termine carriera perché non sempre, purtroppo, riescono a restare nel mondo sportivo. 

In attesa della riforma al riguardo sarà doveroso porre attenzione alla necessità di un loro ricollocamento in ambito lavorativo, magari presupponendo l’affiancamento di una carriera scolastica durante le fasi sportive, in una ottica di conciliazione fra attività sportiva e attività scolastica. 

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di   carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo; 

Il corretto inquadramento degli amministrativi gestionali in ambito sportivo è stato oggetto, nel lontano giugno del 2010, a una risposta in un interpello da parte del Ministero del Lavoro. La definizione di questo tipo di rapporti permetterebbe finalmente di giungere a una definizione organica della problematica, soprattutto con una definizione univoca di chi possa o meno essere considerato amministrativo gestionale in ambito sportivo. 

g) riordino e coordinamento formale e  sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme  di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza; 

anche in merito alle problematiche relative agli operatori sportivi il legislatore ha posto attenzione sulla problematica esistente di una mancanza di organicità delle varie disposizioni di legge al riguardo, sia   a livello internazionale che comunitario rapportando il tutto ai principi di diritto sportivo e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali. Il punto non sarà di facile realizzazione e impiegherà , quasi certamente, molto tempo  per giungere a una definizione organica e lineare. 

h) riordino della  disciplina della mutualità nello sport professionistico; 

il mondo professionistico riconosciuto dalle 4 federazioni che attualmente riconoscono il professionismo ( basket, golf, ciclismo e calcio) necessita di un riordino in termini di mutualità per i propri iscritti. 

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di  titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; 

la figura del laureato in scienze motorie ha da sempre suscitato interesse in termini di definizione delle sue competenze acquisite in sede di ottenimento del diploma di laurea. 

Può un laureato operare in ambito sportivo con completa e totale competenza o deve avere svolto un necessario tirocinio formativo all’interno delle strutture per disciplina specifica prima di potersi dichiarare idoneo a svolgere le proprie mansioni. 

Sul punto due sono le prese di posizioni, differenti fra loro,: un laureato in scienze motorie è già detentore di competenze specifiche ovvero un laureato in scienze motorie dovrebbe avere alle spalle un tirocinio di competenze come avviene in altre professioni come ad esempio l’avvocato o il consulente del lavoro o il commercialista. 

l) revisione  e   trasferimento  delle  funzioni  di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza   con la disciplina relativa agli altri enti  sportivi   e  federazioni  sportive,  previa puntuale individuazione  delle risorse  umane,  strumentali e finanziarie da trasferire; 

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro  a  segno esercitate  dal  Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la  previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto  Ministero,previa puntuale individuazione delle  risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; 

i due punti riguardano le funzioni esercitate dal Ministero della difesa in alcune federazioni ed enti sportivi  con particolare riferimento all’Unione italiana tiro a segno.  

n) riordino della normativa applicabile alle discipline  sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in   particolare,  agli aspetti sanitari, al trasporto,alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive. 

Gli sport con l’impiego di animali necessitano di una profonda riforma con una indicazione dettagliata fra la differenza fra l’attività con gli animali intesa da un punto di vista sportivo ovvero di benessere ovvero sanitario.

Il lavoratore sportivo

Per anni abbiamo assistito a una pressoché totale mancanza di attenzione a queste figure professionali considerate da sempre marginali rispetto al lavoro non sportivo. 

Molto è cambiato, soprattutto in termini di sensibilità al problema, durante il Coronavirus pur esistendo una serie di interpretazioni giurisprudenziali differenti fra loro che hanno portato alla necessità di un riordino organico. 

A tutt’oggi si sono espressi numerosi tribunali e anche la Suprema Corte che con l’ordinanza n. 24365 del 30.09.2019 (“.…invero, in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive…”) sembrava aver accettato e condiviso le numerose decisioni di merito che avevano espressamente riconosciuto che i compensi sportivi potessero essere riconosciuti, pur con le loro agevolazioni previdenziali e assicurative anche a soggetti che svolgessero in via principale il lavoro sportivo dilettantistico, la recente   ordinanza n. 11375 del 12 giugno ’20   sembra rivedere tale assunto.

In una controversia inerente le prestazioni di un maestro tra un circolo tennis e l’Inps, su ricorso presentato dal Tennis Club, già condannato nei due precedenti gradi di merito, dopo aver ricordato un suo precedente (C. Cass. 08/10/2014 n. 21245) che aveva fatto rientrare gli istruttori di nuoto tra i soggetti inscrivibili all’attuale Inps, gestione spettacolo, indicando proprio il precedente dell’anno scorso, sopra citato, ricordava che la disciplina di cui all’art. 67 primo comma lett. m) trova applicazione soltanto qualora non sia conseguita “nell’esercizio di professioni ne derivino da un rapporto di lavoro dipendente”.

Nel caso di specie “l’attività degli istruttori di tennis di lavoro autonomo e natura professionale era svolta con abitualità” da ciò facendo conseguire l’obbligo previdenziale e il rigetto del ricorso da parte della associazione sportiva dilettantistica.



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