Speciale Pubblicato il 24/08/2020

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Sospensione versamenti aprile e maggio 2020 e nuova rateizzazione nel decreto Agosto

di Staff di Fiscoetasse

Ripresa dei versamenti sospesi dal DL Liquidità al 16 settembre, lo ha previsto il nuovo Decreto Rilancio, e possibilità di ulteriore rateizzazione nel Decreto Agosto



Ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi dal decreto Cura Italia prima, dal decreto Liquidità dopo e da ultimo dal decreto Rilancio, lo ha previsto l'art. 97 del decreto di Agosto in corso di definitiva approvazione, stabilendo che il 50% possa essere versato entro il 16 settembre o in quattro rate, e il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021. 

Ma vediamo con ordine le disposizioni che si sono succedute nel tempo.

Con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del DL 34/2020 - Decreto rilancio, è stato posticipato al 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020  a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti di cui all'art. 18 del Decreto Liquidità DL n. 23/2020

Ricordiamo che il Decreto Liquidità DL n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, ha definito nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell' emergenza Coronavirus, che hanno integrato a loro volta quelle definite dal Decreto  Cura Italia” DL18/2020 (per un approfondimento del quale si rimanda all'articolo "Sospensione versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura Italia").

Relativamente ai contributi previdenziali vedi le istruzioni per la ripresa dei versamenti in Contributi sospesi: ecco le istruzioni INPS per il 16 .9

Vediamo brevemente le novità.

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Imprese e lavoratori autonomi

Art. 18 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.1 del Decreto rilancio.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini:

sono sospesi alle seguenti condizioni:

A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019.

Sempre a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza , che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%  nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa: 
L'art. 126 del testo del decreto Rilancio ha prorogato il termine di ripresa della riscossione dei suddetti versamenti che dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo

Art. 19 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.2 del Decreto rilancio.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

Imprese del turismo e altri soggetti

Art. 18 c. 4 DL Liquidità e art. 61 Cura Italia così come modificato dall'art. 127 del Decreto rilancio.

Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall'emergenza, la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.
Inizialmente l'art. 8, c.1 DL 2 marzo 2020, n. 9, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, ha sospeso fino al 30 aprile 2020:

Successivamente con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12 , con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato , a titolo indicativo , i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti:

a

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (novità introdotta in sede di conversione)

b

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

d

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

g

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l

aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o

soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

s

esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (aggiunto in sede di conversione in legge);

t

organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

la sospensione del versamenti opera fino al 30 aprile (per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 30 giugno):

Tali versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

Tuttavia segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall'articolo 18 DL Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.04 e il 18.05.2020).

Per quei soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall'art. 18 del “nuovo” Decreto, il DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile, le sospensioni già previste dall''articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 , le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del dl 17 marzo 2020, n. 18,

Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020

Articolo 22 del DL Liquidità.

Solo per l’anno 2020, si è differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, questo al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

Non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.



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