Speciale Pubblicato il 11/03/2020

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Donazione e simulazione: i legami potenziali

di Dott. Roberto Bianchi

Onere della prova in caso di atto di accertamento per la donazione di un immobile ai familiari. La posizione della Cassazione



È stata reputata conforme alla legge la donazione di un terreno edificabile a favore del coniuge e della prole del contribuente, abbinata dalla cessione,del menzionato terreno a terzi,  in un contenuto lasso di tempo, sull’assioma che l’Agenzia delle Entrate non è stata in grado di dimostrare la natura simulata della donazione.

A stabilire tutto ciò  la sentenza n. 12316/2017 della Corte di Cassazione che illustriamo in dettaglio di seguito.
 

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Donazione di un terreno ai familiari

Con atto pubblico un contribuente ha donato al coniuge e ai propri figli un terreno edificabile mentre con successivo atto di vendita la moglie e i figli hanno ceduto, dopo tre mesi, il terreno ricevuto in donazione a una società.
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato al contribuente un avviso di accertamento con il quale ha contestato che l'atto di donazione, seguito a distanza di pochi mesi dalla vendita del terreno donato, costituiva un atto di natura elusiva, finalizzato ad azzerare la plusvalenza scaturente dalla vendita di un terreno edificabile, mediante l'interposizione dei familiari nella percezione della plusvalenza da riferire invece al contribuente a norma del DPR 600/1973, art. 37, co. 3 e sottoponendo a tassazione la plusvalenza in capo al donante.
Avverso l'accertamento il contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Pistoia, in seguito accolto dai giudici toscani e, a fronte di tale sentenza, l'Ufficio ha proposto appello a sua volta  rigettato dalla CTR della Toscana.
Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per violazione e falsa applicazione del DPR 600/1973, art. 37, co. 3, anche in combinato disposto con il principio del divieto di abuso del diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3, nella parte in cui la CTR non ha rilevato la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto con finalità elusive e di ingiustificato risparmio di imposta, l’irrilevanza della mancata dimostrazione del fatto che il ricavato della vendita sia stato successivamente stornato a favore del donante e l’insufficiente e contraddittoria motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5.
Tuttavia, anche a parere del Collegio di legittimità, i motivi presentati dall’Ufficio risultano essere infondati in quanto il DPR 600/1973, art. 37, co. 3 disciplina l'ipotesi di divergenza tra titolare apparente e titolare effettivo di un reddito e riguarda, in primo luogo, l'ipotesi di interposizione fittizia di un soggetto che, attraverso un accordo simulatorio, risulta formalmente possessore di un reddito di cui è titolare effettivo il disponente, a carico del quale è previsto che operi l'imposizione fiscale.

Seguendo la giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 15830 del 29/07/2016), il DPR 600/1973, art. 37, co. 3 svolge anche una funzione antielusiva e pertanto comprende anche i casi di interposizione reale, attuata mediante operazioni effettive e non simulate, aventi come scopo l'elusione del pagamento della imposta attraverso l'uso improprio di strumenti negoziali anche collegati tra loro. In tale seconda ipotesi deve pertanto trovare applicazione la disciplina probatoria e procedimentale stabilita dalla disposizione antielusiva generale prevista dal DPR 600/1973, art. 37 bis.
Nel caso in esame il giudice di appello ha correttamente interpretato la norma in oggetto in quanto ha escluso la natura simulata della donazione, rilevando che i donatari avevano effettivamente incassato l'importo della successiva vendita del terreno ricevuto in donazione e che non vi era alcun elemento di prova, neppure indiziario, tale da legittimare l'affermazione che il corrispettivo della vendita fosse stato retrocesso al donatario.

I Giudici del Palazzaccio, infine, non hanno ritenuto sussistenti altri elementi dimostrativi dell'esistenza di una attività elusiva considerando implicitamente non risolutivo il mero dato della vicinanza temporale tra l'atto di donazione e la successiva vendita.


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione 12316-2020

TAG: Accertamento e controlli Giurisprudenza