Speciale Pubblicato il 23/02/2021

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Certificazioni Uniche 2021 e contribuenti forfettari

di Bissacco dott.ssa Barbara

Compensi e compilazione certificazione Unica per i contribuenti in regime forfettario. La scadenza per l'invio quest' anno è il 16 marzo.



Entro il 16 marzo 2021 i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2020. 

In particolare, per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi,  sono compresi anche i contribuenti in regime forfettario.

I forfettari non sono considerati sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, pertanto, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato, per cui sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza anche dalla presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta, il Modello 770 (a meno che non abbiano dei dipendenti).

Diverso è invece il discorso per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari, infatti per essi è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfettari.

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  1. Agente di commercio regime forfettario
  2. Professionista regime forfettario 
  3. Ditta individuale regime forfettario

Compilazione Certificazioni Uniche e compensi forfettari

Per la compilazione della Certificazione Unica relativa ai compensi erogati in favore dei forfettari, si procede come di seguito esposto:

Nel punto “6” segnaliamo la novità riguardante le Certificazioni Uniche 2021 in quanto è stato istituito il codice 12 rivolto esclusivamente ai contribuenti forfettari. Pertanto nel campo 6:

Supponiamo che nel corso del 2020, un sostituto d’imposta abbia pagato, ad un professionista in regime forfettario assoggettato a cassa di previdenza, la seguente fattura:

Compenso         € 1.000,00
Contributo 4% cassa di previdenza € 40,00
Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) € 2,00
Totale fattura         € 1.042,00

Nella certificazione Unica dovrebbe indicare al punto “4” l’importo lordo di € 1.002,00 (escludendo quindi l’importo relativo alla cassa di previdenza), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “12”, l’importo di € 1.000,00 (compenso corrisposto a soggetto in regime forfettario) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Se invece il professionista forfettario in questione non fosse stato assoggettato a cassa di previdenza, ma avesse applicato in fattura la rivalsa INPS al 4%, la fattura sarebbe come segue:

Compenso         € 1.000,00
Rivalsa INPS 4% € 40,00
Imposta di bollo (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) € 2,00
Totale fattura         € 1.042,00

Pertanto il sostituto d’imposta dovrebbe indicare nella Certificazione Unica, al punto “4”, l’importo lordo di € 1.042,00 (includendo quindi al compenso percepito anche la rivalsa INPS al 4%), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “12”, l’importo di € 1.040,00 (compenso non assoggettato alla ritenuta d’acconto) e con codice “8”, l’importo di € 2,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).



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