Speciale Pubblicato il 09/11/2019

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Il testamento e i suoi caratteri essenziali

di Turina avv. Giovanni

Le attenzioni da porre nel fare testamento per non correre il rischio di nullità



Secondo la definizione data dall’art. 587 del codice civile il testamento è “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Al secondo comma l’art. 587 c.c. il legislatore ha previsto che “le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Il testamento –non a caso descritto come “il trionfo della libertà nel codice civile”- è lo strumento che il legislatore mette a disposizione di chiunque, affinché voglia disporre dei propri beni e dei propri diritti per il momento in cui avrà cessato di vivere.

Esso, spesso, è l’espressione massima della personalità del testatore: nell’esperienza si rinvengono testamenti che comprendono non solo disposizioni di natura patrimoniale, ma anche non patrimoniale, ovvero semplici messaggi da far pervenire ai propri cari dopo l’avvenuto trapasso.

Il testamento (inteso quale negozio giuridico) è un negozio formale, tipico, unipersonale, revocabile, unilaterale, non recettizio.

Questa descrizione (che appare a chi non è un tecnico del diritto probabilmente astrusa) è invece una sintesi perfetta di quello che è (o dovrebbe essere) un testamento.

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La capacità di testare ed il carattere unipersonale del testamento

Il testamento in primo luogo è una dichiarazione di volontà finalizzata alla realizzazione di effetti giuridici, ed è quindi tecnicamente un negozio giuridico (quantomeno per la maggioranza degli autori).

In secondo luogo è personale, anzi: unipersonale. Ne deriva che la manifestazione della volontà deve provenire esclusivamente dal testatore il quale, chiaramente, non può essere in alcun modo forzato a predisporre il proprio testamento.

Questo carattere porta con sé delle conseguenze decisamente significative per chi vuole scrivere un testamento od interpretarlo.

Per fare testamento occorre voler fare testamento e quindi occorre, al momento della sua redazione, essere capaci di intendere e di volere.

Chi non può ereditare?

La capacità di testare è specie del genere della capacità di agire (si ricorda, sul punto, l’art. 591 comma 1 c.c, il quale dispone che “possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge”).

Il comma 2 dell’art. 591 c.c. dispone che “sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.

Questi sono i soggetti incapaci di testare.

Ne discende che –salvo diversa disposizione del giudice tutelare- il beneficiario di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 404 e ss. c.c.) può fare testamento.

Il nascituro non concepito può ereditare, nei limiti esposti nelle pagine precedenti.(Come scrivere un testamento (eBook 2019)

Dal carattere dell’unipersonalità del testamento tuttavia discendono altre conseguente particolarmente importanti nella pratica.

Ci si potrebbe infatti domandare se, come sovente capita, il testamento con il quale due soggetti (in genere marito e moglie) dispongono per il tempo in cui avranno cessato di vivere sia un testamento valido.

Occorre dare risposta negativa a questa domanda: infatti secondo l’art. 589 c.c. “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”.

Altra conseguenza della natura unipersonale del testamento è quella per cui non sui può far dipendere da un soggetto terzo la determinazione del contenuto (tutto, o parte) del testamento.

L’art. 681 c.c. infatti dispone che “È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità”.

Un esempio di testamento nullo

Noi sottoscritti Tizio Bianchi e Caia Rossi, nel pieno delle nostre facoltà mentali, disponiamo per il tempo in cui avremo cessato di vivere che tutti i nostri beni mobili ed immobili vengano attribuiti al coniuge superstite e che questi, alla sua morte, nomini erede universale la Fondazione Alfa.

Sia fatta la nostra volontà così come sopra liberamente determinata.

(Firma di Tizio Bianchi)  (Firma di Caia Rossi)



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