Speciale Pubblicato il 27/10/2019

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Attività professionale svolta in un complesso condominiale

di Dott. Giuseppe Bordolli

Se il regolamento di condominio ammette soltanto l’uso residenziale abitativo, non è possibile negare ad un condomino – medico di visitare i pazienti



l regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare (ad esempio il rumore).

In quest’ultimo caso per evitare ogni equivoco in una materia atta ad incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti e i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.

Infatti, la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze (Cass. civ., Sez. II, 20/10/2016, n. 21307).

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Se il regolamento di condominio ammette soltanto l’uso residenziale abitativo, non e’ possibile negare ad un condomino – medico di visitare i pazienti in una stanza del suo appartamento

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