Speciale Pubblicato il 23/11/2018

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Spese di regia infragruppo: deducibili solo a precise condizioni

di Dott. Giuseppe Di Franco

La Cassazione ammette la deducibilita dei costi sostenuti da società capogruppo "spese di regia" solo con idonea attestazione tecnico-contabile



Con riguardo alle spese di regia, ovverosia a quei costi sostenuti da società capogruppo per servizi gestiti a livello centrale (come attività di ricerca e sviluppo, gestione della tesoreria centralizzata, marketing, gestione delle IT e così via) e poi addebitati pro quota alle società controllate, la Corte di Cassazione ha affermato che in assenza di un’idonea attestazione tecnico-contabile e dell’inesistenza di duplicazione di costi, tali spese infragruppo non possono considerarsi deducibili.

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Costi infragruppo nella circolare della Guardia di Finanza n.1/2018

La particolare categoria di costi rientranti nell’ambito delle cc.dd. “spese di regia”, oggetto di studi e di diversi arresti giurisprudenziali, è stata esaminata anche nel documento di prassi operativa della Guardia di Finanza in vigore dal 1° gennaio 2018, il “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” (Circolare n. 1/2018).

Nel III° volume del manuale in questione e più precisamente nel Cap. 11 dedicato al “Contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, la Guardia di Finanza affronta le criticità connesse agli “intangibles” e ai “costs sharing agreements”. Questi ultimi sono definibili, a livello internazionale, come “accordi in base ai quali le consociate partecipanti condividono i costi e i rischi legati allo sviluppo di beni intangibili in proporzione alle quote di benefici che ciascuna di esse può ragionevolmente attendersi”.

Il delicato rapporto che si viene a creare nei gruppi societari con il riaddebito alle società controllate da parte della capogruppo di costi per servizi vari gestiti a livello centrale per motivi riconducibili, ad esempio, alla volontà di ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, viene esaminato nel manuale operativo della Guardia di Finanza sul piano della valutazione della deducibilità o meno di tali costi da parte della società fruitrice dei servizi.

A tal riguardo nella circolare n. 1/2018 si afferma che la predetta valutazione deve necessariamente tenere conto sia della valenza probatoria della documentazione esibita dal contribuente o comunque reperita ed acquisita all’attività ispettiva rispetto agli elementi oggettivi e soggettivi dei servizi ottenuti, sia dei generali principi di determinazione del reddito d’impresa (quali l’inerenza, la certezza e la determinabilità).

Deducibilità delle "spese di regia"

Con la sentenza n. 12285 del 18 maggio 2018 la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dei costi per servizi intercompany.

Questa volta il ricorso, presentato dall’Agenzia delle Entrate, era volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano nella quale veniva accolta la posizione di una società circa l’insussistenza delle condizioni per il recupero a tassazione di determinati costi, tra i quali quelli afferenti ad operazioni infragruppo per quasi 5 milioni di euro, in quanto ritenuti dall’Amministrazione Finanziaria indimostrati e privi del requisito di inerenza agli obiettivi aziendali.

Le menzionate “spese di regia”, sostenute dalla società controllante (una società di diritto estero) a beneficio della società controllata (una società italiana) e da questa dedotte dal reddito d’impresa, sono state ritenute dal Fisco come indebitamente contabilizzate per mancata dimostrazione della loro esistenza e dell’inerenza.

Come specificato dai giudici di Piazza Cavour, il giudice regionale lombardo ha ritenuto provata l’esistenza dei costi di regia accettando, sul piano probatorio/dimostrativo, l’esistenza di un “cost sharing agreement” tra la controllante estera e la società controllata, con il quale risultavano regolamentati i servizi resi, nonché la ripartizione dei costi intercompany.
La CTR di Milano ha inoltre ritenuto corretti gli addebiti tra le realtà economiche in argomento in quanto certificati da una società di revisione esterna.

La Cassazione, però, su questo punto ha evidenziato che l’accordo infragruppo può avere rilevanza solo in virtù dell’autorevolezza della certificazione proveniente dalla società di revisione e nel caso in esame i giudici non hanno rilevato alcun elemento che potesse provare il grado di autorevolezza della certificazione di cui alla sentenza dei giudici di merito.

Gli ermellini hanno inoltre aggiunto che, come già affermato nella giurisprudenza, la legittimità della deduzione delle spese di regia sostenute dalla società capogruppo e da questa ripartite pro quota tra le società partecipate, richiede che il requisito dell’inerenza dei costi sostenuti all’oggetto dell’attività venga dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e dalla inesistenza di duplicazione di costi.

Questa prova, aggiungono i giudici di legittimità, può dirsi raggiunta solo quando la natura e la composizione dei servizi prestati alla società residente e la loro funzionalità all’attività di questa risultino da prospetti redatti dalla capogruppo e certificati da una società internazionale di revisione, che si trovi in posizione di indipendenza rispetto al soggetto conferente l’incarico.

Solo in questo modo la revisione rende affidabili le relative attestazioni che, assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall’Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di uguale portata.



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