Speciale Pubblicato il 05/10/2018

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Ludoteche e baby parking: come avviare l'attività

di Dott. Nicola Santangelo

Come avviare le attività di intrattenimento per bambini: ludoteche, baby parking e servizi integrativi per l'infanzia



Per avviare l'attività di ludoteca, baby parking e in generale una attività di servizi integrativi per la prima infanzia la norma di riferimento nazionale è la L. 285/1997 che demanda alle Regioni la regolamentezione della materia:

Ogni regione quindi ha il suo regolamento anche se in linea di massima l'avvio di tali attività risulta piu' agevole degli asili nido in quando di regola non prevedono la mensa nè il riposo pomeridiano.

L'articolo che si riporta è tratto dall'e- book in pdf "Ludoteche, Baby parking e Servizi integrativi infanzia "-   423 pagine con  una ampia panoramica delle normative nazionali e le differenti leggi regionali che regolamentano i servizi integrativi al nido, con particolare riferimento:

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Focus su ludoteche, baby parking e servizi integrativi

L'emergere di nuovi bisogni sociali ha determinato nuovi scenari organizzativi dei servizi integrativi per la prima infanzia, rivestendo il ruolo di sostegno non soltanto alla genitorialità ma anche ai percorsi di crescita e inclusione sociale dei bambini. I servizi integrativi si sono affiancati alle famiglie nei ruoli educativo, ludico, sociale e ricreativo offerti nella prima infanzia e nella custodia dei figli e hanno agevolato il confronto e l'integrazione con altri genitori ed educatori. Per molte donne, infatti, la mancanza di servizi di supporto alle attività di cura rappresenta un ostacolo per l'ingresso nel mercato del lavoro (ovvero per il passaggio da un impiego part-time ad uno full-time).

Le attività economiche oggetto di approfondimento di questo testo sono inquadrate fra le attività classificate “Q – Sanità e assistenza sociale” (baby parking: codice Ateco “88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca”) e le attività classificate “R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” (ludoteche: codice Ateco “93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca”).

Secondo l'elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi sui dati del Registro Imprese, al terzo trimestre 2017 in Italia erano attive 36.946 imprese operanti nel settore della sanità e assistenza sociale e 66.184 imprese operanti fra le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. Su un totale complessivo di oltre 5milioni di imprese attive in tutta Italia, i due settori rappresentano rispettivamente lo 0,72% e l'1,28%. Entrambi i settori attività sono in crescita rispetto all'anno 2016.

Sotto l'aspetto della forma giuridica, più della metà delle imprese (51%) appartenenti ai settori economici relativi ai codici Ateco 88.99.00 e 93.29.90 è costituito sotto forma di impresa individuale. La società cooperativa riguarda, invece, il 26% delle imprese (con una propensione alle forme di tipo sociale). Seguono le società di capitali, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata (13%), e le società di persone (9%) equamente distribuite tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Solo una percentuale irrilevante di imprese (1%) è costituita sotto altre forme (consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese, ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi, impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia, autorità indipendente).

Nell'anno educativo 2014/2015 l'Istat ha censito sul territorio nazionale 13.262 unità che offrono servizi all'infanzia e che dispongono un'autorizzazione per 357.786 posti. Di questi, soltanto il 9% è rappresentato da servizi integrativi per la prima infanzia. L'offerta si differenzia molto fra il Centro-Nord e il Mezzogiorno: al Nord-est e al Centro si hanno mediamente 30 posti per 100 bambini, al Nord-ovest 27, al Sud e nelle Isole rispettivamente 10 e 14.

Come avviare un'attività di ludoteca e baby parking

Ludoteche e baby parking rientrano fra le attività di servizi della prima infanzia, dedicate ai bambini e intese come luoghi di intrattenimento e aggregazione e con funzioni educative. La norma di riferimento nazionale (L. 285/1997), come verrà meglio evidenziato in seguito, non stabilisce i requisiti necessari per l'avvio di tali attività. La regolamentazione è, quindi, rinviata alle Regioni che, attraverso l'attuazione di normative interne, hanno disciplinato i servizi dedicati all'infanzia e dettato le regole per l'esercizio dell'attività nonché individuati i requisiti strutturali dei locali. Essendo la materia oggetto di legislazione regionale, è evidente che tali disposizioni variano da regione a regione.

Le attività di ludoteca e baby parking e, più in generale, i servizi per l'infanzia risultano, comunque, più semplici da avviare rispetto ai tradizionali asili nido in quanto non è previsto il servizio mensa o il riposo pomeridiano. Inoltre, in taluni casi non è previsto il possesso di particolari titoli di studio.

Ciò che è comune a tutte le regioni è la segnalazione dell'avvio dell'attività al Comune competente per territorio. In molti casi le normative regionali individuano un chiaro percorso per l'autorizzazione al funzionamento che i Comuni devono rilasciare ai soggetti che presentano domanda. In ogni caso il punto di contatto è il SUAP ossia lo Sportello Unico delle Attività Produttive attivo in ogni Comune d'Italia. La procedura di segnalazione di inizio attività è completata attraverso l'invio della Comunicazione Unica che permette, fra l'altro, di aprire la partita Iva, iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, iscriversi alla gestione previdenziale INPS (in tale ambito si richiama la nota prot. 25/I/0004138 del 27 settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la quale è chiarito che gli operatori di ludoteche e baby parking devono essere assicurati presso l'INPS) e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

Ai fini della classificazione dell'attività sono previsti i seguenti codici Ateco:

La classificazione Ateco distingue le unità di produzione secondo l’attività da esse svolta ed è finalizzata all’elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico, aventi per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici. A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007. La classificazione Ateco 2007 comprende 996 categorie, raggruppate in 615 classi, 272 gruppi, 88 divisioni, 21 sezioni.



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