Speciale Pubblicato il 23/08/2017

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Disciplina buoni pasto e indennità di mensa

di Vivenzi dott. Celeste

Novità 2017 nell'utilizzo e trattamento fiscale dei buoni pasto per i lavoratori e per il datore di lavoro



Come noto il datore di lavoro può mettere a disposizione dei suoi dipendenti un “ servizio mensa “ o in alternativa riconoscergli una “indennità economica sostitutiva della mensa” per le spese del pasto. 

L'indennità sostitutiva di mensa fa parte della retribuzione erogata al dipendente ed è soggetta, per legge, sia alla “contribuzione previdenziale che a quella fiscale”. Tale indennità  è attribuita sia ai lavoratori a tempo pieno e  sia ai lavoratori a tempo parziale.

I buoni pasto (anche detti tickets)  cartacei o elettronici,  danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. La disciplina fiscale è riepilogata sotto.

La Legge di Stabilità 2015 ( Legge n.190-2014)  ha previsto  un aumento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei ticket elargiti ai lavoratori dipendenti in formato elettronico . Il limite  è passato infatti da 5,29 a 7 euro per ciascun buono emesso su base giornaliera. Il superamento del limite di esenzione comporta l’assoggettamento in busta paga di ritenute fiscali e contributi per la differenza attribuita.

In questi giorni un Decreto del ministero dello sviluppo economico ha concesso l'utilizzabilità dei buoni pasto elettronici in forma cumulativa (fino a 8 buoni),  anche al di fuori dei giorni lavorativi  . La novità entra in vigore il 9 settembre 2017  ma per alcuni dubbi interpretativi si attende una circolare di chiarimenti.

Le modalità  attualmente    in vigore per la gestione delle indennità per i pasti,  in favore dei lavoratori dipendenti sono le seguenti :

1) concessione di buoni pasto da utilizzare presso ristoranti: per il lavoratore sono esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a euro 5,29 ovvero fino a euro 7 per i buoni elettronici ( l’importo del valore nominale del ticket che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile );
2) indennità di mensa : sono  imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale ;
3) indennità sostitutive: sono corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o alle unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione e sono  esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;
4) erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali : in questo caso non opera il limite di esenzione sia per le mense interne che per i pubblici esercizi  sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.


NOTA  BENE Le motivazioni che rendono non tassabile come reddito di lavoro dipendente le prestazioni di mensa o le prestazioni sostitutive stanno nel fatto che la somma riconosciuta al lavoratore è concessa dal datore di lavoro nel suo interesse poiché, la mancanza di una mensa o di prestazioni sostitutive, darebbe origine ad una minore produttività del lavoratore, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro per consumare il pasto.

Come detto, la Legge n. 190/2014, a far data dal 01 luglio 2015,  ha innalzato il limite di esenzione fiscale applicabile ai buoni pasto  lavoratori dipendenti ed assimilati, ma con esclusivo riferimento ai ticket elettronici ovvero a “buoni emessi in  forma elettronica“ .
Nota :  i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e devono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale, (cioè non danno diritto a resto in denaro ).

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Trovi qui il testo del decreton. 122-2017 

Leggi qui tutto l'articolo "Buoni pasto ai dipendenti: casi pratici" con esempi di compilazione busta paga - tratto da  Circolare Settimanale del lavoro n. 30 del 7.8.2017

Utilizzo del buono pasto e trattamento fiscale per il lavoratore

I tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere né cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro;
Secondo la legge "i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti". Per fruire della detassazione i buoni pasto devono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi.

In materia di “buono elettronico“   oggi non è possibile per il lavoratore  fare la spesa al supermercato utilizzando contemporaneamente più buoni , forniti dal datore di lavoro e neppure utilizzarli in giorni non lavorativi. L'ampliamento della soglia di defiscalizzazione, giunto nel 2015,  infatti si era accompagnato ad una stretta nell'utilizzo , grazie alla maggiore traccabilità del formato elettronico.  La cumulabilità in realta era sempre stata esclusa anche per i buoni cartacei ma l'assenza di controlli aveva permesso il diffondersi  dell'utilizzo cumulativo presso i supermercati.

 Il decreto MISE n. 122 2017  ha ora modificato nuovamente la disciplina introducendo ufficialmente a far data dal 9.9.2017 :

RIEPILOGO TRATTAMENTO FISCALE PER I LAVORATORI

TIPOLOGIA

LIMITE MASSIMO

IMPONIBILE FISCALE

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

INDENNITA’ DI MENSA

 NESSUNO

  SI

   SI

BUONI PASTO CARTACEI

 DA 0 A 5,29 EURO

 DA 5,29 EURO IN SU

NO

SI PER LA DIFFERENZA

NO

SI PER LA DIFFERENZA

BUONI PASTO ELETTRONICI

DA 0  A  7,00 EURO

DA  7,00 EURO  IN SU

  NO

SI PER LA DIFFERENZA

 NO

SI PER LA DIFFERENZA

Il trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto per il datore di lavoro

Per il datore di lavoro i costi dei buoni pasto sono sempre “costi deducibili “ per competenza, in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.
In materia di IVA tali costi sono soggetti all' aliquota del 4%.
Sui servizi sostitutivi di mensa aziendale l’IVA è interamente  detraibile e occorre  ribadire che nelle Mense aziendali per i dipendenti  non opera il limite di euro 7  e  l'aliquota IVA  del 4% (anziché del 10%) è applicabile, oltre che alle mense interne, anche in pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti in apposite convenzioni / appalti tra datore di lavoro e pubblico esercizio ( quest'ultimo però deve essere munito di apposita licenza e con spazi e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese). 
Ciò vale anche per i servizi diretti di fornitura dei  pasti su vassoi presso il datore di lavoro  o tramite servizi convenzionati di mensa e distributori automatici in azienda (per evitare il limite di deducibilità di euro 7, tipico del buono pasto, occorre quindi che si configuri un vero servizio di mensa per i dipendenti e assimilati).



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