Speciale Pubblicato il 06/01/2020

Tempo di lettura: 5 minuti

Regime di cassa 2019/2020 per i semplificati: cos'è e come funziona

di Redazione Fisco e Tasse

Le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa o di registrazione: requisiti, funzionamento, calcolo e registri contabili



Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata utilizzano il criterio di cassa per la determinazione del reddito, anziché quello di competenza. La circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2017, ha fornito chiarimenti sul nuovo regime dei determinazione del reddito per le imprese minori sia i fini IRPEF che ai fini IRAP.

Per continuare a utilizzare il criterio di competenza gli imprenditori devono optare per il regime di contabilità ordinaria. E' possibile optare per il criterio delle registrazioni, con vincolo triennale. In questo modo si considererà - per presunzione - che la data di registrazione dei documenti coincida con quella del relativo incasso/pagamento.

In questo approfondimento facciamo il punto su questo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (ad oggi ancora non modificato) che :

Restano invece confermati i limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata, previsti all'art. 18 del DPR 600/73.

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Regime di cassa 2020: requisiti per la contabilità semplificata

Possono accedere alla contabilità semplificata le imprese individuali e le società di persone che nell'anno precedente a quello di applicazione del regime semplificato hanno percepito un ammontare di ricavi non superiore a:

Con riferimento al regime applicabile dal 2020, occorre verificare il limite dei ricavi conseguiti nel 2019. Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all'anno.

I ricavi sono quelli individuati dagli artt. 57 e 85 del TUIR, quindi:

I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi.

Si ricorda che per gli esercenti arti e professioni, nonché le società e associazioni fra artisti e professionisti, il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi. Tuttavia è consentita l'opzione per il regime ordinario. Invece i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. 

Regime di cassa 2019. La determinazione del reddito

Il nuovo comma 2 dell'art. 66 del TUIR prevede che il reddito d'impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).
Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Sono riconosciute anche le deduzioni forfetarie per gli intermediari/rappresentanti dicommercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori. Rileva altresì la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all’art. 34, Legge n. 183/2011.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

La determinazione del reddito d’impresa può essere quindi così schematizzata.

Ricavi e altri proventi percepiti (artt. 85, 89 TUIR) - Costi sostenuti

( +)  

Autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR)

Redditi patrimonio (art. 90 comma 1 TUIR)

Plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 88 e 101 TUIR)

( -)  

Minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 TUIR)

( - )

 Quote di ammortamento (artt. 64, 102 e 103 TUIR)

Perdite beni strumentali e crediti (art. 101 TUIR)

Accantonamenti TFR (art. 105 TUIR)

Deduzioni forfetarie 

Nel primo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata è prevista la deduzione integrale delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2018, ma incassato nel 2019, non assumerà rilevanza per il 2019.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2017 modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.

Regime di cassa 2019/2020: i registri contabili

La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR:


1 FILE ALLEGATO:
Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13.04.2017 n. 11

TAG: Legge di Bilancio 2024 Regimi Contabili