Speciale Pubblicato il 11/04/2016

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Agevolazioni prima casa e attività lavorativa svolta nel Comune

di Brandi Dott. Francesco

La Cassazione con ordinanza n. 3457 del 22.2.2016 sulla dichiarazione di volontà di trasferimento per non perdere l'agevolazione prima casa



La  Cassazione Civile conordinanza n. 3457 2016 ribadisce il principio per cui la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto.

La norma, la quale fa riferimento espressamente soltanto alla dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, deve necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro. Poiché entrambe le dichiarazioni devono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell'atto, consegue che il contribuente, che non abbia tempestivamente dichiarato di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza, decade dal diritto all'agevolazione. Non basta, quindi, la prova della sussistenza dell'attività lavorativa nel Comune dove viene acquistato l'immobile per potere beneficiare dell'aliquota agevolata, se manca la relativa dichiarazione nell'atto di acquisto, poiché tale dichiarazione non è surrogabile a posteriori.

IL CASO

Due contribuenti hanno proposto ricorso avverso un atto di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decadenza dai benefici “prima casa” per mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di 18 mesi.

Dopo un primo grado sfavorevole, i contribuenti riuscivano a spuntarla in appello. Secondo la Ctr, infatti, non solo il contribuente aveva dimostrato di svolgere la propria attività professionale nel comune di ubicazione dell’immobile ma, in ogni caso, il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento ha natura meramente sollecitatoria e non perentoria.

Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava la violazione e falsa applicazione della Nota 2 bis) art. 1, tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 131-1986 e art. 2697 c.c.) laddove la C.T.R. aveva ritenuto sufficiente la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del B., mentre lo stesso avrebbe dovuto effettuare tale dichiarazione nell'atto di trasferimento.

Altro vizio della decisione impugnata riguardava l’aver ritenuto sollecitatorio e non perentorio il termine di 18 mesi.

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Per apporfondire scarica il Commento completo "Prima casa e lavoro nel Comune" con il testo integrale della Sentenza (PDF - 8 pagine)



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