Speciale Pubblicato il 17/10/2019

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Home food, Home Restaurant, social eating

di Scaglia Dott. Alessio

Condividere la propria casa e le proprie passioni e ricavarne un reddito: il fenomeno del ristorante in casa è ormai una realta anche in italia



Il fenomeno della condivisione social involve molteplici aspetti della vita di relazione di ciascuna persona.  Nuove attività  si stanno sviluppando in ambito culinario: home food, home restaurant e social eating.

L'assetto normativo non è ancora definito ma queste attività sono ormai diventate un fenomeno inarrestabile.

Vediamo in questo articolo sommariamente le peculiarità principali di queste attività, rimandando per un approfondimento ad un ebook che abbiamo predisposto con lo scopo  di fornire, nei limiti del possibile, nozioni e indicazioni operative su come intraprendere una delle predette attività nel rispetto della legislazione attualmente in vigore.

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La sharing economy

La sharing economy  (altrimenti nota col termine di consumo collaborativo) è un modello economico ideato per sostituire quello classico del consumismo, oggi notevolmente diffuso. Si tratta, in estrema sintesi, di un sistema economico formato dallo scambio e dalla condivisione di beni materiali, servizi o conoscenze.

Sono molteplici i settori in cui questa nuova forma di economia, nel corso degli anni, ha preso piede: si va dal settore dei trasporti (car sharing, car pooling, bike sharing), del turismo e dei viaggi (si pensi allo scambio di appartamenti per le vacanze o alle recensioni degli esercizi commerciali sui vari siti), passando per il baratto e per la condivisione di spazi di lavoro (c.d. coworking), senza dimenticare la condivisione di conoscenze.

In questo panorama così vasto è nata, quindi, anche l’idea di condividere le proprie abilità culinarie, organizzando pranzi o cene presso la propria abitazione a condizione, però, che gli invitati paghino una quota di partecipazione.

Home restaurant e social eating: definizioni e differenze

La passione per il cibo, il piacere di cucinare e organizzare serate da condividere con amici e, talvolta, anche persone estranee, ha fatto nascere questi due fenomeni sempre più diffusi a livello nazionale: il social eating e l’home restaurant.

Si premette sin d’ora che non esiste una specifica normativa di settore che definisca i due fenomeni: ciononostante, le attività in parola necessitano di essere identificate per verificare se esistano differenze tra loro e a quale normativa generale debbano essere ricondotte.

Il social eating è stato definito, da uno dei più importanti operatori di questo settore, come un’attività volta ad organizzare “eventi culinari tra amici, saltuari, riservati a chi ha prenotato ed è stato accettato dal cuoco e senza organizzazione imprenditoriale”[: lo scopo del social eating sarebbe esclusivamente quello della socialità.

L’attività di home restaurant, invece, è stata definita come l’attività volta ad organizzare “eventi con regolarità, ed adoperandosi affinché anche il rendiconto economico abbia una valenza importante”.

La prima distinzione che si può abbozzare, dunque, tra le due forme di convivialità si posa sul requisito dell’abitualità: se gli eventi di condivisione del pasto (a pagamento) hanno un carattere saltuario, la fattispecie sarebbe quella del social eating, mentre se tali eventi sono organizzati con il carattere dell’abitualità, allora la fattispecie sarebbe quella dell’home restaurant.

Tenere distinte le due attività, secondo gli operatori del social eating, è molto importante: infatti, nel primo caso, trattandosi di eventi sporadici e riservati, non troverebbe applicazione la precipua normativa dettata in tema di somministrazione di bevande e alimenti mentre l’home restaurant dovrebbe soggiacere, quantomeno, a tale disciplina.

Invero, a sommesso avviso di chi scrive, tale posizione non appare del tutto condivisibile: infatti, se la finalità “esclusiva” del social eating fosse solo quella della socialità, ad essa dovrebbe essere totalmente estraneo lo scopo di lucro che, invece, è presente.

Il discorso potrebbe essere diverso laddove l’organizzatore dell’evento si limitasse a chiedere ai commensali non un corrispettivo, ma solamente il rimborso delle spese vive sostenute.

In ogni caso, è bene evidenziare sin d’ora che l’art. 1, l. 25 agosto 1991, n. 287 prevede che le disposizioni della medesima legge si applichino “alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande”, laddove “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”.

La normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande, dunque, non pare distinguere tra attività esercitate occasionalmente e attività esercitate abitualmente o in forma imprenditoriale: essa, piuttosto, è applicabile ogniqualvolta si somministrino alimenti o bevande al pubblico.

Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo la lettura dell'e-book La guida sull'Home Restaurant



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