Speciale Pubblicato il 01/07/2015

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Le novità del regime fiscale dell'attività di guida turistica

di Dott. Visconti Gianfranco

Il regime fiscale e contributivo delle guide e accompagnatori turistici dopo l'introduzione del regime forfetario unico e la proroga del regime dei minimi



Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all'IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l'attività è personale e manca il requisito dell'autonoma organizzazione (previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l'esercente l'attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Inoltre queste attività sono esenti dall'IVA (Imposta sul valore aggiunto) ai sensi del numero 22 dell'art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all'IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l'accompagnatore sia effettuato fuori dall'Unione Europea, a questa condizione quella dell'accompagnatore è un'attività “fuori campo IVA” e quindi anche ad essa non si applica l'IVA.

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Applicazione del nuovo regime forfetario

Tutte queste attività possono anche optare per l'applicazione del c.d. “regime forfetario unico” in forza del quale le guide che hanno ricavi annui fino a 20.000 Euro pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi (1) meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell'art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015).

Inoltre, fino al 31 Dicembre 2015, le guide turistiche che hanno dei ricavi annui fino a 30.000 Euro possono optare anche per il c.d. “regime dei minimi” grazie al quale una nuova attività paga per cinque anni un forfait del 5% al posto di IRPEF (comprese le addizionali), IVA ed IRAP sul reddito ottenuto deducendo dai ricavi i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività ed i contributi previdenziali pagati.

Per i redditi imponibili (e, tendenzialmente, per ricavi) piuttosto bassi (diciamo fino a 5 - 6.000 Euro di reddito ed a qualche migliaio di Euro in più di ricavi) e se si è iscritti alla gestione separata INPS questa formula può essere equivalente od anche leggermente più vantaggiosa del “regime forfetario unico”.

Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l'imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell'agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l'aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) di queste attività, esse hanno la possibilità di scegliere fra l'iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS.
Segnaliamo che questa non è soltanto la nostra opinione, in quanto la Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006 (ma anche con altre) e l'INPS, con la sua Circolare n° 12 del 2008 hanno affermato che l'iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un'attività di lavoro autonomo occasionale (quindi senza partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell'art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli che la esercitano in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l' iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l'attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell'art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l'iscrizione al quale è condizione per esercitare l'attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio).
Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l'attività autonoma occasionale dal 2° comma dell'art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida turistica professionale ha la scelta fra l'aprire soltanto la Partita IVA e , di conseguenza, pagare i contributi alla gestione separata dell'INPS, oppure, oltre all'apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell'INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.
Si tenga presente, a questo proposito, che il “regime forfetario unico” (ma non il “regime dei minimi”) permette, come abbiamo visto in precedenza, soltanto alle guide turistiche esercenti un'attività di impresa, cioè a quelle iscritte al Registro delle Imprese, e che usufruiscono di tale regime fiscale di pagare i contributi INPS solo in base all'aliquota percentuale prevista per la gestione di appartenenza e non del minimo contributivo per essa eventualmente previsto (tale minimo, come abbiamo detto, esiste per la gestione commercianti ma non per la gestione separata).

Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all'inizio dell'attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un'altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.

Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l'onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell'art. 44 della Legge 326/2003.

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(1) Ciò in quanto il codice ATECO delle guide e degli accompagnatori turistici è 79.90.20 e rientra nella categoria “altre attività economiche” per le quali il limite dei ricavi annui per chi vuole optare per il regime forfatario unico è, appunto, di 20.000 Euro ed il coefficiente di redditività è del 67%.

(2) Segnaliamo che è previsto che queste aliquote contributive aumentino, rispettivamente entro il 2016 ed il 2018, al 24% ed al 33,72%. Il 1° Gennaio 2016 l'aliquota della gestione separata INPS dovrebbe aumentare a 28,72%.



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