Speciale Pubblicato il 09/09/2014

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Tasi 2014: le aliquote definitive entro domani

di Susanna Finesso

Per molti cittadini solo dal 18 settembre si conosceranno le aliquote e detrazioni definitive di ogni Comune ai fini dell'acconto del 16 ottobre e del saldo del 16 dicembre 2014



Ormai imminente la scadenza per le delibere comunali su aliquote e detrazioni relative alla Tasi, il tributo comunale per i servizi indivisibili introdotto l'anno scorso con la legge di stabilita 2014, ma ancora non entrato del tutto a regime.  Molti comuni (quasi la metà del totale ),  infatti, non hanno ancora preso la decisione sulle aliquote e sulle detrazioni da applicare per il calcolo.
Dopo alcune proroghe, la scadenza per la comunicazione delle delibere e dei regolamenti sul tema  è perentoriamente  fissata al 10 settembre e va effettuata al Dipartimento delle finanze, il quale entro il 18 settembre dovrà poi renderle disponibili online sul portale del federalismo fiscale: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale.
In questo modo  tutti le potranno  consultare.  In alternativa ovviamente si potrà fare riferimento all'ufficio tecnico del proprio Comune .
Per i cittadini possono verificarsi tre situazioni diverse, e cioè:
Il disagio soprattutto sarà quello di ritrovarsi a conoscere con molto ritardo la cifra , che potrebbe non essere affatto leggera.
Da una analisi del Sole 24 Ore emerge infatti che  sembra verificarsi ad oggi  un leggero aumento  rispetto all'IMU del 2012 , con la cocessione di poche detrazioni ai contribuenti peno abbienti.
Sui circa 4000 Comuni già in regola la media di imposizione sulle prime case è già all'1,94 per mille, ben al di sopra del livello base dell'1 per mille.  Solo il 15% dei Comuni finora ha esentato l'abitazione principale dalla Tasi;
- negli altri Comuni il prelievo sulla prima casa è quasi il doppio del livello di partenza, e ci sono 474 municipi – l'11% del totale – che hanno superato il 2,5 per mille,
Solo nel 45% dei casi sono previste detrazioni.  Il rischio quindi sembra quello di un rincaro generalizzato rispetto a quanto pagato di IMU nel 2012.
Rrivediamo in sintesi l'adempimento in questione  (v. anche la nostra CDG N. 135/2014 e l'E BOOK su  IUC eTASI per maggiore approfondimento ed esempi di calcolo.

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TASI, un riepilogo: chi paga , quanto e quando

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha rimodulato la tassazione degli immobili, introducendo un nuova imposta detta  IUC, l’imposta unica comunale, formata da tre moduli, IMU, TARI e TASI in vigore dal 1 gennaio 2014.
La Tasi (tributo per i servizi indivisibili) è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, un immobile , compresi quelli adibiti ad abitazione principale, con l'eccezione dei terreni agricoli.
Ricordiamo infatti che è una imposta che dovrebbe coprire i costi dei i servizi che il Comune offre ai residenti e che non possono essere suddivisi, se non in base appunto alla occupazione di immobili e aree, per questo sono tenuti al pagamento sia i proprietari che i "detentori" ossia gli occupanti ,  anche  quelli senza senza contratto di affitto registrato (ad esempio è tenuta anche la badante ospitata nell'abitazione dell'anziano di cui si occupa) .
Il calcolo per l'importo  è lo stesso dell'Imu: la base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per degli specifici moltiplicatori e precisamente:
CATEGORIA IMM.         MOLTIPLICATORE
A-C/2-C/6-C/7                    160
A/10                                       80
B                                           140
C/3-C/4-C/5                        140
 D ad eccezione di D/5       60
D/5                                         80
C/1                                         55 
A regime l'aliquota base è l'1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica delibera:
Per il 2014 (primo anno di applicazione della TASI i Comuni possono  arrivare a fissare un 'aliquota massima per l'abitazione principale del 2,5 per mille  e di un ulteriore 0.8 per mille sugli altri immobili, a condizione però che il Comune in quest'ultimo caso preveda detrazioni d'imposta o agevolazioni concernenti le prime case.
 La TASI va versata con mod. F24 o bollettino di c/c/p.


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