Speciale Pubblicato il 08/09/2013

Il medico di base convenzionato con il S.S.N. non paga l’Irap

di Mirco Gazzera – Dottore Commercialista - Savona

Ancora una sentenza che dà ragione al contribuente sull'annosa questione dell'Irap sui redditi professionali: questa volta si parla di un medico convenzionato con il SSN. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza numero 78/27/13 depositata il 17.06.2013, ha riconosciuto a un medico di base convenzionato con il S.S.N. il diritto al rimborso dell’Irap pagata. L’Agenzia delle Entrate è stata, inoltre, condannata al pagamento delle spese processuali.



La citata pronuncia rappresenta un precedente importante che può rafforzare la posizione del contribuente in un’eventuale istanza di rimborso. Analizziamo, pertanto, il contenuto della sentenza citata partendo da una breve premessa sul presupposto impositivo dell’Irap.
Il presupposto impositivo dell’Irap
Il presupposto affinché sia dovuta l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), è: “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi“ (art. 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997).

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