Speciale Pubblicato il 03/09/2013

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Decreto Imu: i ritocchi del Fisco impattano sul 2013

di Gesuato Elisabetta

Il Decreto Imu abolisce la prima rata dell'Imu, riduce l'aliquota della cedolare secca al 15% sui canoni concordati, e riduce la detrazione Irpef sui premi assicurativi. Questi gli interventi con effetto retroattivo dal 2013 di maggiore impatto fiscale.



La prima rata dell'Imu, sospesa dal precedente d.l. 54/2013, in attesa dell'attuazione della Riforma sulla fiscalità immobiliare, è stata "definitivamente" cancellata con il Decreto Imu (D.l. 102/2013) per le abitazioni principali, le relative pertinenze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Nessuna disposizione invece per il saldo Imu, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie.
Per affrondire scarica la Circolare del Giorno n. 172 del 03.09.2013

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Cancellata la prima rata Imu per l'abitazione principale

Considerato che la riforma sulla disciplina della fiscalità immobiliare - che avrebbe dovuto essere introdotta entro il 31.8.2013 - non è stata attuata nei termini previsti, e che in assenza di un intervento si sarebbe dovuti procedere al pagamento dell'Imu entro il 16 settembre, con il decreto legge 102/2013 il governo ha deciso di abolire il pagamento della prima rata dell'Imu per:
  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
  3. terreni agricoli e fabbricati rurali.

Cancellata l'Imu per gli immobili invenduti delle imprese costruttrici

I fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice, secondo la normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all'Imu, ma i Comuni avevano la possibilità di abbassare l'aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
A seguito del D.l. 102/2013 per tali immobili l'Imu non è più dovuta:

Altre novità Imu

Cedolare secca e Tares

Il D.l. 102/2013 riduce dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti in dipendenza di contratti a "canone concordato". La modifica è operativa con efficacia retroattiva già per il periodo d'imposta 2013.
Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la possibilità per il 2013 di applicare la componente della tariffa Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata della Tares tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa.

Ridotta la detraibilità Irpef sui premi assicurativi

Il tetto massimo di spesa detraibile per le polizze Vita e infortuni passa dagli attuali 1.291,14 Euro a 630 Euro per il 2013, e scende ulteriormente a 230 per il periodo d'imposta 2014.

Limite di spesa detraibile per i premi assicurativi

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014 e successivi

1.291,14

630,00

230,00

245,32 Euro di detrazione

119,7 Euro di detrazione

43,7 Euro di detrazione


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