Speciale Pubblicato il 18/03/2013

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Congedo parentale e lavoro agricolo a tempo determinato

di Avv. Rocchina Staiano

Anche per le lavoratrici agricole a tempo determinato i giorni di astensione obbligatoria per maternità si conteggiano come lavorativi ai fini del diritto al congedo parentale



ll contesto normativo riguardante le prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla protezione sociale della maternità evidenzia chiaramente che il trattamento economico inizialmente e tradizionalmente disciplinato insieme alle forme di tutela sanitaria diretto a sopperire a una temporanea limitazione della capacità reddituale, è stato gradualmente invece collocato fra le prestazioni giustificate dal c.d. carico di famiglia. In questa ottica il sostegno economico collegato è indirizzato sia alla tutela della donna e del nascituro, sia a sostenere la famiglia nella momentanea situazione di bisogno causata dalla maternità stessa.
In proposito, va rilevato anche che la giurisprudenza costituzionale ha affermato, fin dagli anni ottanta, l'operatività della garanzia costituzionale - difesa dall’art. 31 della Costituzione Italiana - anche in situazioni indipendenti dall'evento della maternità naturale, come ad esempio le maternità adottive, sul presupposto che tale tutela assolve anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono col legate allo sviluppo della personalità del bambino (cfr. Corte Cost. n. 1 del 1987; n. 179 del 1993).
La successiva evoluzione del quadro normativo, secondo le linee indicate da questa giurisprudenza, ha portato - in base alla delega contenuta nella L. 8 marzo 2000, n. 53 - alla introduzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche. Si ha ad esempio l'istituzione dei congedi dei genitori.
In particolare, l’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 prevede che per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore abbia diritto di astenersi dal lavoro; tale diritto compete:
• alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma 1, lett. a);
• al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (comma 1, lett. b). 

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Lavoratrici agricole e criteri speciali per il congedo parentale

La costituzione di tale rapporto assistenziale avviene secondo condizioni e modalità peculiari in relazione ad alcune attività di lavoro, per le quali la legge prevede una specifica disciplina mediante le "disposizioni speciali" dettate nel capo decimo del D. Lgs. 151/2001.
In particolare, per il lavoro agricolo l'art. 63 prevede, al secondo comma, che le lavoratrici e i lavoratori con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi (di cui all’art. 7, n. 5 del D.L. 7/1970, convertito, con modificazioni, nella L. 83/1970) hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate. Questa previsione ha dato luogo ad un diffuso contenzioso, riferito alla particolarità del lavoro agricolo a tempo determinato.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato con varie pronunce che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, durante il quale ricordiamo è vietata la prestazione dell'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e con computabilità nella anzianità di servizio, equivale anche nel campo del lavoro agricolo ad attività lavorativa effettivamente prestata e quindi è valido, in tale settore economico, ai fini del raggiungimento del minimo di giornate lavorate previsto dalla legge per la valida instaurazione del rapporto assicurativo.
Quindi si può certamente sostenere che ai fini del riconoscimento del congedo parentale alle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente si realizza anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice in tale anno non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito del congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro. Questo in virtù di un'interpretazione delle disposizioni giurisprudenziali tendente alla piena attuazione della tutela garantita dall’art. 31 della Costituzione.

L'articolo completo e altri aggiornamenti e materiali sul lavoro in:

La Circolare del Lavoro n. 11 del  15  Marzo 2013


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