Speciale Pubblicato il 08/09/2015

Tempo di lettura: 4 minuti

Incentivi auto ecologiche, per il 2015 niente fondi

di Gesuato Elisabetta

Niente risorse per il 2015 per il contributo sull'acquisto di veicoli nuovi a bassa emissione di anidride carbonica



Gli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive non sono disponibili per l'anno 2015. La piattaforma di prenotazione dei contributi disponibile sul sito www.bec.mise.gov.it, pertanto, ha smesso di essere operativa.
Il fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies della legge 134/2012 non ha trovato dotazione finanziaria per l'anno 2015.
( Riferimenti normativi: L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015) (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha apportato: (con l'art. 1, comma 222, lettera a)) la modifica dell'art. 17-undecies, comma 1 del dl 83/2012 convertito, con modd. dalla legge 134/2012; (con l'art. 1, comma 222, lettera b)) la modifica dell'art. 17-undecies, comma 6 della medesima legge 134/2012)
Ecco come avevamo spiegato il funzionamento dei contributo in un nostro articolo:
Per usufruire del contributo è necessario rivolgersi ai rivenditori che hanno deciso di aderire all'iniziativa: è il venditore del veicolo, infatti, che mediante una compensazione sul prezzo d'acquisto riconosce il contributo all'acquirente. Il venditore sarà poi rimborsato dall'impresa costruttrice/importatrice del veicolo, che a sua volta recupererà il contributo quale credito d'imposta da usare in compensazione per il versamento delle ritenute Irpef, dell'Iva e dell'Ires.
Per un approfondimento scarica la Circolare del giorno n. 45 del 1° marzo 2013

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Veicolo nuovo a bassa emissione di anidride carbonica

L'acquisto deve essere effettuato in Italia, dal 14.03.2013 (30° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto attuativo dell'11.01.2013) fino al 31.12.2015 e deve riguardare un veicolo nuovo (in questo senso un veicolo a “km 0”, essendo già immatricolato al momento dell’acquisto, non può essere agevolato) a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che produce emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
Il veicolo può essere destinato all'uso di terzi (es. locazione senza conducente, noleggio con conducente e servizio taxi), usato come bene strumentale nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, oppure acquistato da privati e in quest'ultimo caso l’agevolazione è riconosciuta limitatamente ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km.

Modalità di accesso

Il rivenditore del veicolo agevolato deve:

Misura del contributo

La misura del contributo è diversa a seconda dell'anno di acquisto del veicolo e della quantità di anidride carbonica prodotta.
Per i veicoli acquistati nel 2013 e nel 2014 il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 20% del costo (prima delle imposte), risultante dal contratto di acquisto, con un tetto massimo di:
Per i veicoli acquistati nel 2015 il contributo è pari, per tutti i veicoli ammissibili, al 15% del costo (prima delle imposte), risultante dal contratto di acquisto, con un tetto massimo di:

Rottamazione: quando è necessaria

A fronte dell’acquisto del nuovo veicolo destinato ad uso di terzi ovvero utilizzato esclusivamente come bene strumentale da imprese/lavoratori autonomi, l’acquirente deve consegnare al rivenditore un veicolo destinato alla rottamazione, che deve:
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
La rottamazione è richiesta soltanto a fronte dell’acquisto di veicoli destinati ad uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese/lavoratori autonomi. Invece, per i veicoli nuovi acquistati da qualunque tipologia di acquirente che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/km non è richiesta la rottamazione di un altro veicolo.


1 FILE ALLEGATO:
Decreto dell' 11/01/2013 - Incentivi auto ecologiche

TAG: Deducibilità e detraibilità auto 2023