Speciale Pubblicato il 12/06/2012

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Nuovi minimi, l’attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta prima

di Gesuato Elisabetta

Secondo le Entrate c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto nello stesso luogo, con utilizzo degli stessi beni e nei confronti della stessa clientela.



Con la circolare 17/E l’Agenzia delle Entrate riprende  l’orientamento già espresso con la Circolare n. 8/E/2001, con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, chiarendo che il requisito della novità dell’impresa deve essere accertato caso per caso, in base al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata, e tenendo presente la ratio del legislatore, tesa ad evitare che, per godere delle agevolazioni fiscali, il contribuente continui di fatto ad esercitare una precedente attività modificandone solo la veste giuridica.

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Eccezione per il lavoro precario

Non impediscono l’accesso al regime agevolato le precedenti attività svolte in forma di collaborazione coordinata e continua o di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. La marginalità sussiste quando queste attività sono svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente. La verifica del presupposto della mera prosecuzione va invece sempre effettuata nei casi in cui non sussista marginalità economica, quindi in presenza di:

Quando la nuova attività si rivolge allo stesso mercato e riguarda lo stesso ambito di quella precedente

Non è consentito accedere al nuovo regime se si intende avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato. L’Agenzia riporta il caso di un ortopedico che svolge la sua attività come lavoratore dipendente, e intende avviare un’attività come professionista in un’altra branca della medicina: se l’utenza è analoga a quella relativa all’attività svolta come lavoratore dipendente, ed i clienti sono i medesimi pazienti in precedenza assistiti nell’ambito dell’attività di lavoro dipendente, tale soggetto non può applicare il nuovo regime.
Se la precedente attività e la nuova attività sono svolte in ambiti che richiedono competenze non omogenee, non è mai ravvisabile la “mera prosecuzione” e pertanto è consentito l’accesso al nuovo regime. Nel caso ad esempio di un neurologo che svolge la sua attività come lavoratore dipendente e intende intraprendere l’attività di musicista, è chiaro che si tratta di due attività non omogenee, e quindi non si ravvisa la mera prosecuzione.

Sono esclusi dalla verifica del requisito della mancanza di “mera prosecuzione” i seguenti casi:

Il caso dell’impresa familiare

Sempre con la circolare n. 17/E/2012 l’Agenzia fornisce uno specifico chiarimento in relazione al caso di un’impresa familiare costituita nel 2012 il cui collaboratore ha esercitato, fino al 2011, un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In tal caso, non ricorre l’ipotesi di “mera prosecuzione” considerato che “il collaboratoreè soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva” e pertanto all’impresa familiare non è precluso l’accesso al nuovo regime.

Quando la prosecuzione riguarda l’attività svolta da altri

E’ possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €. Con la Circolare 17/E del 30.05.2012 l’Agenzia chiarisce che:

Considerato che la formulazione della norma e la Circolare n. 17/E in esame fanno esclusivo riferimento all’ipotesi di proseguimento di un’“attività d’impresa” e al limite dei “ricavi, si ritiene di poter escludere la sussistenza del limite dei ricavi nel caso di attività professionale, sempreché, ovviamente, siano rispettate le altre condizioni richieste (ad esempio, non avere già svolto l’attività né come dipendente né come collaboratore). In questo modo il giovane neo-professionista che decide di rilevare la clientela dello studio, magari gestito prima dal padre, potrà godere del regime agevolato a prescindere dai ricavi realizzati dal padre; mentre, il figlio di un imprenditore che subentra nella gestione dell’azienda potrà utilizzare il regime agevolato solo se i ricavi conseguiti nell’anno precedente alla sua conduzione siano stati non superiori a 30.000.



TAG: Regime forfettario 2024