Speciale Pubblicato il 15/12/2021

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IMU terreni agricoli e aree fabbricali: le regole per calcolare l'imposta

di Redazione Fisco e Tasse

Vediamo un riepilogo delle regole per l'IMU per terreni agricoli, aree edificabili e relativi casi di esenzione dall'imposta municipale propria.



L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di

ed è dovuta

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Esempio di calcolo IMU su terreno edificabile

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. 

In particolare:

I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato (art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019).

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” aliquota che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

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Termini di versamento dell'IMU

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 

A tal fine:

L’IMU deve essere versata in due rate (art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019)

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente (art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019)

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IMU casi esenzione per i terreni agricoli

Sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi [art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019]:

Invece sono nuovamente assoggettati all’IMU, a decorrere dall’anno 2020:

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