Speciale Pubblicato il 28/07/2011

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Credito Iva 2° trimestre: la richiesta di rimborso o di compensazione entro il 22 agosto

di Gesuato Elisabetta

I contribuenti che, avendo i requisiti, intendono chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA del 2° trimestre 2011 avranno tempo fino al 22 agosto. Per effetto della proroga concessa dal D.p.c.m. del 12.05.2011, la scadenza originaria del 31.07 è slittata al 22 agosto. Se il credito che si intende compensare è >10.000 €, è opportuno presentare il modello IVA TR entro il 31 luglio, in modo da poter compensare già dal 16 agosto 2011. In caso contrario, per la compensazione si dovrà attendere il 16 settembre 2011.



Nella pratica accade che molte imprese si trovino, ai fini Iva, strutturalmente a credito. È il caso, ad esempio, dei fornitori degli esportatori abituali che, avendo ricevuto la dichiarazione d’intento, sono obbligati ad emettere fattura non imponibile. “Fattura non imponibile” significa che la prestazione non viene assoggettata ad Iva: l’Iva non viene incassata dall’emittente e non si genera il debito verso lo Stato. Queste imprese, però, continuano ad acquistare beni/servizi soggetti ad Iva: l’Iva in questo caso viene pagata dall’acquirente e costituisce un credito nei confronti dello Stato. È abbastanza evidente, allora, che quando questo accade emerge un “disallineamento” tra l’Iva a debito (risultante solo dalle eventuali fatture imponibili) e quella a credito (fatture acquisti), che porta le imprese ad essere strutturalmente creditrici verso lo Stato.
Il credito Iva può essere chiesto a rimborso oppure compensato per pagare altre imposte, ma occorre attendere la presentazione della dichiarazione Iva, che avviene l’anno successivo alla maturazione del credito.
Per rimediare a questo, la legge italiana prevede, a determinate condizioni, di poter compensare il credito Iva da subito, senza attendere la presentazione della dichiarazione. L’unica procedura da mettere in pratica è inviare, prima della compensazione/rimborso, un modello chiamato “Modello Iva TR”, con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’intenzione a compensare o chiedere rimborso.

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Le condizioni per la richiesta di rimborso

La prima condizione per poter chiedere il rimborso Iva trimestrale è aver maturato nel primo, secondo o terzo trimestre del periodo d’imposta un credito IVA > 2.582,28 €.
Inoltre, è necessario che i contribuenti, nel singolo trimestre, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

La modalità e i termini per l’invio del Modello IVA TR

Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le prossime scadenze sono quindi:

Può essere opportuno presentare comunque il modello IVA TR entro il 31.07.2011

I contribuenti che intendono compensare già in agosto un credito IVA infrannuale superiore a € 10.000 devono presentare il modello IVA TR non entro il 22 agosto 2011, bensì entro la scadenza ordinaria del 31 luglio 2011. Infatti, se il contribuente presenta il modello IVA TR il 22 agosto 2011, potrà compensare il credito IVA superiore a € 10.000 solo a partire dal 16 settembre 2011. Se il credito Iva trimestrale non supera la soglia di € 10.000, il problema non si pone in quanto il contribuente potrà compensare tale credito senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA TR, purché dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.



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