Speciale Pubblicato il 23/06/2011

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Bonus per gli autotrasportatori, confermate le misure agevolative dello scorso anno

di Staff di Fiscoetasse

Con un Comunicato Stampa sono stati quantificati anche per il 2011 i bonus per gli autotrasportatori



Per gli autotrasportatori restano immutati, rispetto al 2010, sia l’importo del credito d’imposta per recuperare quanto versato nel 2010 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, sia la deduzione forfetaria prevista dal TUIR per le spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore

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Comunicato stampa del 21.06.2011

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 21.06.2011, conferma anche per il periodo d’imposta 2010 le stesse misure delle deduzioni per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi previste per il 2009. In particolare:
Oltre alle deduzioni sopra esaminate, è stata confermata per quest’anno l’agevolazione prevista dal D.L. n. 112/2008 sia per le imprese di autotrasporti in conto proprio che per quelle di autotrasporti in conto terzi. In particolare, tale agevolazione consente di portare in compensazione nel modello F24 una quota parte delle somme versate per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). L’agevolazione spetta relativamente ai veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, ed è concessa fino ad un importo massimo di € 300 per veicolo. L’agevolazione può essere fruita nel 2011 relativamente ai contributi SSN versati nel 2010.


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